(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                  Principio di dignita' del lavoro 
 
    Nell'organizzazione del lavoro l'Universita': 
      promuove la valorizzazione delle risorse  umane,  nel  rispetto
della liberta' individuale dei lavoratori; 
      garantisce lo svolgimento delle relazioni sindacali; 
      garantisce la tutela della salute, la sicurezza nei  luoghi  di
lavoro e il rispetto della personalita'  morale  dei  lavoratori,  ne
promuove la cultura e ne diffonde le buone prassi; 
      tutela e promuove le pari opportunita'.