Art. 2. Principio di dignita' del lavoro Nell'organizzazione del lavoro l'Universita': promuove la valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto della liberta' individuale dei lavoratori; garantisce lo svolgimento delle relazioni sindacali; garantisce la tutela della salute, la sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto della personalita' morale dei lavoratori, ne promuove la cultura e ne diffonde le buone prassi; tutela e promuove le pari opportunita'.