Art. 22. Professori visitatori. 1. Sulla base di specifici progetti e in conformita' con la legge e con lo statuto, l'Universita' promuove l'inserimento nella propria offerta formativa e nella propria attivita' di ricerca di professori visitatori. 2. L'offerta formativa puo' essere integrata dai docenti di ruolo di altro Ateneo italiano, in virtu' di specifici accordi e convenzioni tra Atenei stipulati secondo la normativa vigente e finalizzati al conseguimento di obiettivi di comune interesse. 3. L'elenco dei professori visitatori, con i relativi curricula, e' pubblico.