(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
               Tutela della creativita' intellettuale 
 
    L'Universita' garantisce  e  tutela  le  opere  e  le  invenzioni
prodotte al suo interno,  nei  modi  e  nelle  forme  della  legge  e
assicura un equo compenso al loro creatore o inventore.