Art. 24. Diritti e doveri 1. Il personale tecnico e amministrativo dell'Universita', a cui sono equiparati ai fini delle norme del presente statuto i collaboratori ed esperti linguistici, gode dei diritti e adempie ai doveri previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. 2. E' garantita la tutela contro molestie sessuali, mobbing e qualsiasi forma di discriminazione. 3. Il personale di cui al comma 1 ha diritto a ricevere incentivi esclusivamente sulla base dei risultati conseguiti. 4. La carica di componente del Consiglio di amministrazione o del Senato accademico, nonche' l'incarico di Direttore generale sono incompatibili con la contestuale titolarita', in qualsiasi forma ricoperta, di incarichi politici o di dirigenza di partito.