Art. 30. Pubblicazione e cognizione delle fonti 1. Lo statuto e' adottato, emanato e pubblicato in conformita' con quanto dispone la legge. 2. Il codice etico e di comportamento e i regolamenti di autonomia, nel rispetto delle procedure di controllo previste dalla legge: sono emanati con decreto del Rettore; sono inseriti nel Registro ufficiale degli atti normativi di Ateneo, con cronologia consecutiva di numero e anno; sono pubblicati entro quindici giorni dall'emanazione in un'apposita unica sezione del sito ufficiale di Ateneo; entrano in vigore non oltre il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione.