Art. 31. Adozione, revisione e adeguamento 1. L'iniziativa di revisione dello statuto spetta: al Rettore; ad almeno 5 componenti del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione; al Consiglio degli studenti, alla Consulta del personale tecnico e amministrativo e al Comitato unico di Garanzia, con proposta deliberata a maggioranza assoluta dei componenti; ad almeno il cinque per cento degli studenti; ad almeno il venti per cento dei docenti; ad almeno il venti per cento del personale tecnico-amministrativo dell'Universita'. 2. Le iniziative di revisione consistono nella richiesta di abrogazione o integrazione testuale o nell'aggiunta di articoli dello statuto ovvero di parti di esso. 3. La revisione e' approvata dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.