(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
 
                  Adozione, revisione e adeguamento 
 
    1. L'iniziativa di revisione dello statuto spetta: 
      al Rettore; 
      ad almeno 5 componenti del Senato accademico o del Consiglio di
amministrazione; 
      al  Consiglio  degli  studenti,  alla  Consulta  del  personale
tecnico e  amministrativo  e  al  Comitato  unico  di  Garanzia,  con
proposta deliberata a maggioranza assoluta dei componenti; 
      ad almeno il cinque per cento degli studenti; 
      ad almeno il venti per cento dei docenti; 
      ad    almeno    il    venti    per    cento    del    personale
tecnico-amministrativo dell'Universita'. 
    2. Le iniziative  di  revisione  consistono  nella  richiesta  di
abrogazione o integrazione testuale o nell'aggiunta di articoli dello
statuto ovvero di parti di esso. 
    3. La revisione e' approvata dal Senato accademico, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del  Consiglio
di  amministrazione  espresso  a  maggioranza   assoluta   dei   suoi
componenti.