Art. 32. Regolamenti 1. Sono regolamenti di Ateneo: a) il regolamento generale di Ateneo; b) il regolamento didattico di Ateneo; c) il regolamento per gli studenti; d) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'; e) il regolamento sulla trasparenza dei procedimenti amministrativi; f) il regolamento generale dei docenti; g) il regolamento per i corsi di dottorato; h) il regolamento per gli assegni di ricerca; i) il regolamento su spin off e start up universitari. 2. I regolamenti di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) e h) sono deliberati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. I regolamenti di cui alle lettere d) e i) sono deliberati dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Senato accademico e, per quanto di loro competenza, dei Dipartimenti. I regolamenti di cui alle lettere a), b), d) sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti degli organi competenti. Sui regolamenti di cui alle lettere b), c) e' acquisito il parere del Consiglio degli studenti e sui regolamenti di cui alle lettere a) ed e) e' acquisito il parere della Consulta del personale tecnico-amministrativo. 3. I regolamenti delle strutture previste dal presente statuto sono redatti in conformita' ai regolamenti di cui al comma 1 e sono approvati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta dei rispettivi organi collegiali. 4. Per la gestione di determinate attivita' o esigenze, l'Universita' puo' adottare altri regolamenti anche di Ateneo, in esecuzione di leggi o indipendenti.