Art. 35. Dipartimenti 1. I Dipartimenti sono strutture primarie che hanno il compito di promuovere le attivita' di ricerca scientifica, di didattica e di formazione nei settori scientifico-disciplinari di loro competenza, nonche' le attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. 2. All'interno dei Dipartimenti sono garantiti ai singoli, nel rispetto della programmazione delle attivita' di ricerca e di didattica e delle esigenze dei docenti e ricercatori, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti e quanto e' necessario per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge. 3. Nel perseguimento dei propri compiti istituzionali i Dipartimenti hanno autonomia scientifica e regolamentare. Esercitano autonomia didattica nei limiti definiti dal regolamento didattico di Ateneo. Hanno autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale nei limiti previsti dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010. 4. Il Dipartimento e' costituito da docenti afferenti a gruppi di settori scientifico-disciplinari omogenei o impegnati in linee di ricerca omogenee. 5. Un Dipartimento puo' concorrere alla costituzione di strutture di raccordo.