(Allegato-art. 35)
                              Art. 35. 
 
                            Dipartimenti 
 
    1. I Dipartimenti sono strutture primarie che hanno il compito di
promuovere le attivita' di ricerca scientifica,  di  didattica  e  di
formazione nei settori scientifico-disciplinari di  loro  competenza,
nonche'  le  attivita'  rivolte  all'esterno  ad  esse  correlate   o
accessorie. 
    2. All'interno dei Dipartimenti sono garantiti  ai  singoli,  nel
rispetto  della  programmazione  delle  attivita'  di  ricerca  e  di
didattica e delle esigenze dei docenti e  ricercatori,  l'accesso  ai
finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e  degli  strumenti  e
quanto e' necessario per lo  svolgimento  delle  funzioni  attribuite
dalla legge. 
    3.  Nel  perseguimento  dei  propri   compiti   istituzionali   i
Dipartimenti hanno autonomia scientifica e regolamentare.  Esercitano
autonomia didattica nei limiti definiti dal regolamento didattico  di
Ateneo. Hanno autonomia organizzativa,  amministrativa  e  gestionale
nei limiti previsti dal regolamento  di  amministrazione,  finanza  e
contabilita' e  nel  rispetto  dei  principi  contabili  relativi  al
bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010. 
    4. Il Dipartimento e' costituito da docenti afferenti a gruppi di
settori scientifico-disciplinari omogenei o  impegnati  in  linee  di
ricerca omogenee. 
    5. Un Dipartimento puo' concorrere alla costituzione di strutture
di raccordo.