Art. 37. Funzioni 1. I Dipartimenti, nel rispetto delle proprie funzioni istituzionali e dell'autonomia, in particolare: a) elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente: 1. delle proprie attivita' di ricerca, definendo le aree di attivita' e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti e fornendo la disponibilita' di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca; 2. dell'apporto dei settori scientifico-disciplinari di loro responsabilita' al complesso dell'offerta didattica dell'intero Ateneo; 3. dello sviluppo dell'organico di docenti e ricercatori, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di loro responsabilita'; b) definiscono, in linea con gli indirizzi strategici individuati dal Consiglio di amministrazione e le determinazioni del Senato accademico, gli obiettivi da conseguire nell'anno e, contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi; c) sostengono l'attivita' di ricerca, predisponendo un piano annuale di impiego dei fondi conferiti a tal fine dall'Ateneo, da allocare secondo criteri di premialita' e di incentivazione del merito definiti sulla base del sistema di valutazione dell'Ateneo; d) sono responsabili, autonomamente o in concorso con altri Dipartimenti, della programmazione, dell'attivazione e della gestione dei corsi di Dottorato di ricerca; e) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti, sia pubblici che privati, anche a livello europeo e internazionale per sviluppare attivita' di comune interesse con risorse specifiche; f) predispongono e sviluppano progetti di ricerca reperendo le relative risorse; g) propongono al Senato accademico, anche in concorso con altri Dipartimenti, l'istituzione, l'attivazione e la definizione dell'Offerta Formativa dei nuovi corsi di studio, nonche' la soppressione dei corsi di studio dei quali sono Dipartimenti di riferimento; h) propongono al Senato accademico, su iniziativa dei Consigli didattici, l'offerta formativa, incluso il manifesto degli studi, dei corsi di studio dei quali sono Dipartimenti di riferimento acquisendo il parere degli altri Dipartimenti interessati. Assicurano, d'intesa con l'Amministrazione centrale, la gestione amministrativa dei corsi e dei servizi agli studenti; i) sostengono l'offerta formativa dei corsi di studio di altri Dipartimenti, anche stipulando apposite convenzioni e/o accordi pluriennali; j) procedono, su richiesta di copertura degli insegnamenti da parte dei Consigli Didattici, sentiti gli interessati e il Dipartimento di afferenza ove diverso, all'assegnazione dei compiti didattici ai docenti e ai ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di loro responsabilita', in base a criteri di competenza specifica, di equa ripartizione e di coerenza con gli obiettivi formativi definiti dall'Ateneo; k) affidano compiti didattici ulteriori e stipulano i contratti di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei Corsi di studio; l) promuovono - previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di studio - l'attivazione di Master di primo e di secondo livello e sono responsabili della gestione dei Master attivati; m) propongono al Senato accademico, sentiti i Consigli didattici, misure atte a rafforzare l'internazionalizzazione delle attivita' formative, quali programmi di mobilita' di docenti e studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attivita' di studio; n) promuovono e gestiscono iniziative di alta formazione; o) definiscono annualmente - sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e delle attivita' didattiche - le esigenze di reclutamento di nuovi professori e ricercatori, nei gruppi di settori scientifico-disciplinari di loro responsabilita'; p) deliberano le richieste di concorso o di trasferimento per i docenti di ruolo, per i gruppi di settori scientifico-disciplinari di loro responsabilita'; q) propongono le chiamate dei professori e dei ricercatori anche per trasferimento con riferimento ai concorsi da loro richiesti; r) promuovono la nascita di spin off accademici e di imprese innovative sostenendone la fase di incubazione secondo quanto previsto nel relativo regolamento di Ateneo; s) definiscono annualmente le esigenze di personale tecnico-amministrativo; t) provvedono alla gestione e alla manutenzione dei locali ad essi assegnati e delle attrezzature in essi presenti con particolare riguardo alle misure di sicurezza; u) coordinano ed organizzano l'attivita' didattica delle Scuole di specializzazione, su proposta dei relativi organi direttivi; v) propongono al Senato accademico modifiche al Regolamento delle Scuole di specializzazione, su proposta dei relativi organi direttivi. 2. La lettera v) del comma precedente non si applica alla Scuola di specializzazione per le professioni legali. 3. I Dipartimenti attivano annualmente procedure di autovalutazione secondo i criteri definiti dal sistema di valutazione di Ateneo e gli eventuali propri criteri integrativi. 4. Sono di competenza del Dipartimento l'attivazione, la disattivazione e il coordinamento di eventuali strutture di ricerca di sua pertinenza. 5. All'interno del Dipartimento possono essere costituite, per un periodo di tempo definito in relazione a specifiche esigenze di carattere scientifico, Sezioni per specifiche Aree di competenza. 6. Il Dipartimento si dota di un regolamento che ne disciplina il funzionamento.