(Allegato-art. 37)
                              Art. 37. 
 
                              Funzioni 
 
    1.  I  Dipartimenti,  nel   rispetto   delle   proprie   funzioni
istituzionali e dell'autonomia, in particolare: 
      a) elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente: 
        1. delle proprie attivita' di ricerca, definendo le  aree  di
attivita' e gli impegni di ricerca di preminente interesse di  gruppi
o di singoli afferenti e fornendo  la  disponibilita'  di  strutture,
servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca; 
        2. dell'apporto dei settori scientifico-disciplinari di  loro
responsabilita'  al  complesso  dell'offerta  didattica   dell'intero
Ateneo; 
        3. dello sviluppo dell'organico di docenti e ricercatori, con
riferimento   ai    settori    scientifico-disciplinari    di    loro
responsabilita'; 
      b)  definiscono,  in  linea  con   gli   indirizzi   strategici
individuati dal Consiglio di amministrazione e le determinazioni  del
Senato  accademico,  gli  obiettivi  da   conseguire   nell'anno   e,
contestualmente,  ove  necessario,  i  criteri   di   autovalutazione
integrativi; 
      c) sostengono l'attivita' di ricerca,  predisponendo  un  piano
annuale di impiego dei fondi conferiti a  tal  fine  dall'Ateneo,  da
allocare secondo criteri  di  premialita'  e  di  incentivazione  del
merito definiti sulla base del sistema di valutazione dell'Ateneo; 
      d) sono responsabili, autonomamente o  in  concorso  con  altri
Dipartimenti, della programmazione, dell'attivazione e della gestione
dei corsi di Dottorato di ricerca; 
      e) promuovono collaborazioni e convenzioni  con  soggetti,  sia
pubblici che privati, anche a livello europeo  e  internazionale  per
sviluppare attivita' di comune interesse con risorse specifiche; 
      f) predispongono e sviluppano progetti di ricerca reperendo  le
relative risorse; 
      g) propongono al Senato accademico, anche in concorso con altri
Dipartimenti,   l'istituzione,   l'attivazione   e   la   definizione
dell'Offerta  Formativa  dei  nuovi  corsi  di  studio,  nonche'   la
soppressione dei corsi di  studio  dei  quali  sono  Dipartimenti  di
riferimento; 
      h) propongono al Senato accademico, su iniziativa dei  Consigli
didattici, l'offerta formativa, incluso il manifesto degli studi, dei
corsi di studio dei quali sono Dipartimenti di riferimento acquisendo
il parere degli altri Dipartimenti interessati. Assicurano,  d'intesa
con l'Amministrazione centrale, la gestione amministrativa dei  corsi
e dei servizi agli studenti; 
      i) sostengono l'offerta formativa dei corsi di studio di  altri
Dipartimenti,  anche  stipulando  apposite  convenzioni  e/o  accordi
pluriennali; 
      j) procedono, su richiesta di copertura degli  insegnamenti  da
parte  dei  Consigli  Didattici,  sentiti  gli   interessati   e   il
Dipartimento di afferenza ove diverso, all'assegnazione  dei  compiti
didattici  ai  docenti  e  ai  ricercatori  appartenenti  ai  settori
scientifico-disciplinari di loro responsabilita', in base  a  criteri
di competenza specifica, di equa ripartizione e di coerenza  con  gli
obiettivi formativi definiti dall'Ateneo; 
      k) affidano compiti didattici ulteriori e stipulano i contratti
di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei Corsi di
studio; 
      l) promuovono - previa verifica  delle  risorse  disponibili  e
assicurando il  prioritario  funzionamento  dei  Corsi  di  studio  -
l'attivazione di  Master  di  primo  e  di  secondo  livello  e  sono
responsabili della gestione dei Master attivati; 
      m)  propongono  al  Senato  accademico,  sentiti   i   Consigli
didattici, misure atte a  rafforzare  l'internazionalizzazione  delle
attivita' formative,  quali  programmi  di  mobilita'  di  docenti  e
studenti, programmi integrati di studio, iniziative  di  cooperazione
interuniversitaria per attivita' di studio; 
      n) promuovono e gestiscono iniziative di alta formazione; 
      o)  definiscono  annualmente  -  sulla   base   delle   risorse
disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e delle  attivita'
didattiche - le  esigenze  di  reclutamento  di  nuovi  professori  e
ricercatori, nei gruppi di settori scientifico-disciplinari  di  loro
responsabilita'; 
      p) deliberano le richieste di concorso o di trasferimento per i
docenti di ruolo, per i gruppi di settori scientifico-disciplinari di
loro responsabilita'; 
      q) propongono le chiamate  dei  professori  e  dei  ricercatori
anche  per  trasferimento  con  riferimento  ai  concorsi   da   loro
richiesti; 
      r) promuovono la nascita di spin off accademici  e  di  imprese
innovative  sostenendone  la  fase  di  incubazione  secondo   quanto
previsto nel relativo regolamento di Ateneo; 
      s)   definiscono   annualmente   le   esigenze   di   personale
tecnico-amministrativo; 
      t) provvedono alla gestione e alla manutenzione dei  locali  ad
essi assegnati e delle attrezzature in essi presenti con  particolare
riguardo alle misure di sicurezza; 
      u) coordinano ed organizzano l'attivita' didattica delle Scuole
di specializzazione, su proposta dei relativi organi direttivi; 
      v) propongono al Senato  accademico  modifiche  al  Regolamento
delle Scuole di specializzazione, su  proposta  dei  relativi  organi
direttivi. 
    2. La lettera v) del comma precedente non si applica alla  Scuola
di specializzazione per le professioni legali. 
    3.   I   Dipartimenti   attivano   annualmente    procedure    di
autovalutazione secondo i criteri definiti dal sistema di valutazione
di Ateneo e gli eventuali propri criteri integrativi. 
    4.  Sono  di  competenza  del  Dipartimento   l'attivazione,   la
disattivazione e il coordinamento di eventuali strutture  di  ricerca
di sua pertinenza. 
    5. All'interno del Dipartimento possono essere costituite, per un
periodo di tempo definito  in  relazione  a  specifiche  esigenze  di
carattere scientifico, Sezioni per specifiche Aree di competenza. 
    6. Il Dipartimento si dota di un regolamento che ne disciplina il
funzionamento.