(Allegato-art. 38)
                              Art. 38. 
 
                       Organi del Dipartimento 
 
    1. Sono organi del Dipartimento: 
      a) il Consiglio di Dipartimento; 
      b) il Direttore; 
      c) la Giunta; 
      d) la Commissione Paritetica docenti-studenti. 
    2. Il Consiglio di Dipartimento programma e gestisce le attivita'
del  Dipartimento  esercitando  le  funzioni  di  cui  al  precedente
articolo 37. Il Consiglio di Dipartimento e' composto: 
      a) dai professori di  ruolo  e  dai  ricercatori  afferenti  al
Dipartimento; 
      b) da una rappresentanza del  personale  tecnico-amministrativo
pari al quindici per cento dei componenti  di  cui  alla  lettera  a)
eletta dal personale in servizio a tempo indeterminato; 
      c) da una rappresentanza degli studenti iscritti  ai  corsi  di
studio di I, II e III livello del Dipartimento di riferimento pari al
venti per cento dei componenti di cui alla lettera a), con diritto di
voto solo sui punti riguardanti la didattica  e  i  servizi  per  gli
studenti; 
      d) dai Responsabili Amministrativi senza diritto di voto. 
    3. Il Direttore del Dipartimento  e'  eletto  dai  componenti  il
Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a
tempo pieno afferenti al  Dipartimento  stesso  ed  e'  nominato  dal
Rettore. Nel caso di indisponibilita' di professori di ruolo di prima
fascia,  l'elettorato  passivo  per  la  carica   di   Direttore   di
Dipartimento e' esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno.
L'elettorato passivo per la carica di Direttore  di  Dipartimento  e'
altresi' esteso ai professori di seconda fascia  a  tempo  pieno  nel
caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum  previsto
per la predetta elezione. Il Direttore dura in carica quattro anni ed
e' immediatamente rieleggibile una sola volta. E'  incompatibile  con
la carica di Coordinatore del collegio dei docenti di un Dottorato. 
    4. Il procedimento di elezione del Direttore e' disciplinato  dal
regolamento generale di Ateneo. 
    5. Il Direttore: 
      a) ha la rappresentanza del  Dipartimento  ed  e'  responsabile
della sua gestione; 
      b)  convoca  e  presiede  il  Consiglio  e  la  Giunta  e  cura
l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; 
      c) promuove, con la collaborazione della Giunta,  le  attivita'
del Dipartimento e vigila sull'osservanza delle norme nell'ambito del
Dipartimento; 
      d)  in  caso  di   necessita'   ed   urgenza,   puo'   adottare
provvedimenti  da  sottoporre  alla   ratifica   del   Consiglio   di
Dipartimento; 
      e) sovrintende al regolare svolgimento di  tutte  le  attivita'
didattiche organizzate dal Dipartimento; 
      f) formula entro la fine di ogni anno accademico,  di  concerto
con  i  Presidenti  dei  Consigli  didattici  e  con  la  Commissione
paritetica docenti-studenti, una relazione  sull'attivita'  didattica
svolta; 
      g) adotta tutte le iniziative atte ad  assicurare  il  corretto
svolgimento delle attivita' didattiche e di servizio  agli  studenti,
compresa  la  segnalazione  di  eventuali  condotte  rilevanti   come
illeciti disciplinari; 
      h)  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  e'   coadiuvato   dai
Responsabili amministrativi. 
      i)  esercita  tutte  le  altre   funzioni   attribuitegli   dal
regolamento del Dipartimento e dai regolamenti d'Ateneo. 
    6. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un Vicedirettore
Vicario che lo sostituisce in  tutte  le  sue  funzioni  in  caso  di
impedimento o di assenza. 
    7. Il Direttore puo'  nominare  tra  i  Professori  di  ruolo  un
Vicedirettore con delega alle funzioni di cui alle lettere e),  f)  e
g) del comma 5. 
    8. La Giunta di Dipartimento e' organo di gestione ordinaria  con
funzioni prevalentemente istruttorie, che coadiuva il  Direttore  del
Dipartimento nell'esercizio delle sue attivita'. In  particolare,  la
Giunta collabora nella elaborazione dei piani  di  sviluppo  e  nella
loro esecuzione, predisponendo, di  concerto  con  il  Direttore,  le
richieste di  finanziamento  e  la  programmazione  delle  spese,  in
attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio di Dipartimento. La
Giunta puo', inoltre, deliberare sulle materie espressamente delegate
dal Consiglio di Dipartimento e dai Regolamenti di Ateneo. 
    La Giunta e' composta dal Direttore, dal  Vicedirettore  Vicario,
dal Vicedirettore  di  cui  al  comma  7  ove  nominato,  da  quattro
professori di ruolo, di cui  almeno  due  di  prima  fascia,  da  due
ricercatori, da uno studente e da due  rappresentanti  del  personale
tecnico-amministrativo. Ai lavori della giunta partecipano altresi' i
responsabili amministrativi, senza diritto di voto. 
    I Dipartimenti  possono  prevedere  nei  propri  Regolamenti  una
composizione piu' ampia della Giunta, nel rispetto delle  proporzioni
sopra indicate. L'elezione dei componenti della  Giunta  avviene  con
voto limitato nell'ambito delle singole componenti.