Art. 38. Organi del Dipartimento 1. Sono organi del Dipartimento: a) il Consiglio di Dipartimento; b) il Direttore; c) la Giunta; d) la Commissione Paritetica docenti-studenti. 2. Il Consiglio di Dipartimento programma e gestisce le attivita' del Dipartimento esercitando le funzioni di cui al precedente articolo 37. Il Consiglio di Dipartimento e' composto: a) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento; b) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al quindici per cento dei componenti di cui alla lettera a) eletta dal personale in servizio a tempo indeterminato; c) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio di I, II e III livello del Dipartimento di riferimento pari al venti per cento dei componenti di cui alla lettera a), con diritto di voto solo sui punti riguardanti la didattica e i servizi per gli studenti; d) dai Responsabili Amministrativi senza diritto di voto. 3. Il Direttore del Dipartimento e' eletto dai componenti il Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso ed e' nominato dal Rettore. Nel caso di indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento e' esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento e' altresi' esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione. Il Direttore dura in carica quattro anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. E' incompatibile con la carica di Coordinatore del collegio dei docenti di un Dottorato. 4. Il procedimento di elezione del Direttore e' disciplinato dal regolamento generale di Ateneo. 5. Il Direttore: a) ha la rappresentanza del Dipartimento ed e' responsabile della sua gestione; b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; c) promuove, con la collaborazione della Giunta, le attivita' del Dipartimento e vigila sull'osservanza delle norme nell'ambito del Dipartimento; d) in caso di necessita' ed urgenza, puo' adottare provvedimenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Dipartimento; e) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche organizzate dal Dipartimento; f) formula entro la fine di ogni anno accademico, di concerto con i Presidenti dei Consigli didattici e con la Commissione paritetica docenti-studenti, una relazione sull'attivita' didattica svolta; g) adotta tutte le iniziative atte ad assicurare il corretto svolgimento delle attivita' didattiche e di servizio agli studenti, compresa la segnalazione di eventuali condotte rilevanti come illeciti disciplinari; h) nell'esercizio delle sue funzioni e' coadiuvato dai Responsabili amministrativi. i) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento del Dipartimento e dai regolamenti d'Ateneo. 6. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un Vicedirettore Vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. 7. Il Direttore puo' nominare tra i Professori di ruolo un Vicedirettore con delega alle funzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 5. 8. La Giunta di Dipartimento e' organo di gestione ordinaria con funzioni prevalentemente istruttorie, che coadiuva il Direttore del Dipartimento nell'esercizio delle sue attivita'. In particolare, la Giunta collabora nella elaborazione dei piani di sviluppo e nella loro esecuzione, predisponendo, di concerto con il Direttore, le richieste di finanziamento e la programmazione delle spese, in attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio di Dipartimento. La Giunta puo', inoltre, deliberare sulle materie espressamente delegate dal Consiglio di Dipartimento e dai Regolamenti di Ateneo. La Giunta e' composta dal Direttore, dal Vicedirettore Vicario, dal Vicedirettore di cui al comma 7 ove nominato, da quattro professori di ruolo, di cui almeno due di prima fascia, da due ricercatori, da uno studente e da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Ai lavori della giunta partecipano altresi' i responsabili amministrativi, senza diritto di voto. I Dipartimenti possono prevedere nei propri Regolamenti una composizione piu' ampia della Giunta, nel rispetto delle proporzioni sopra indicate. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.