(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Principio di separazione 
 
    L'Universita' si organizza separando  le  funzioni  di  indirizzo
politico e le funzioni di  gestione  nel  rispetto  dell'autonomia  e
indipendenza delle attivita' di valutazione, garanzia e controllo.