Art. 40. Consigli didattici 1. I Consigli didattici comprendono, di norma, i corsi di laurea appartenenti alla stessa classe e i corsi di laurea magistrale ad essi riconducibili e gestiscono le relative attivita' didattiche. Una diversa costituzione dei Consigli didattici deve essere deliberata dal Senato accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento. 2. Ciascun Consiglio didattico e' costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato che siano «docenti di riferimento» ai sensi della normativa vigente e da quelli che abbiano la responsabilita' didattica di un insegnamento e che abbiano optato per l'afferenza a quel Consiglio, nonche' da una rappresentanza degli studenti iscritti agli stessi corsi di studio pari al venti per cento dei docenti e ricercatori che facciano parte del Consiglio Didattico. E' consentita l'afferenza a piu' di un Consiglio didattico. 3. Partecipano altresi' al Consiglio didattico senza diritto di voto i professori a contratto. 4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite a personale tecnico-amministrativo del Dipartimento. 5. Il Consiglio didattico: a) propone al Dipartimento l'offerta formativa dei Corsi di studio di competenza; b) programma, indirizza e coordina l'organizzazione delle attivita' didattiche dei Corsi di studio, nonche' la loro internazionalizzazione; c) concorre ad assicurare la qualita' dei percorsi formativi e l'accreditamento dei Corsi di studio; d) cura la gestione delle carriere, esamina e approva i piani di studio degli studenti; e) individua, proponendole al Dipartimento, le strategie per il miglioramento dei servizi destinati agli studenti; f) monitora e verifica la qualita' e l'efficacia della didattica e adotta le necessarie strategie per il miglioramento continuo dei relativi risultati; g) monitora l'attivita' di servizio agli studenti svolta dai professori e dai ricercatori. 6. Ogni Consiglio didattico elegge al proprio interno, tra i professori a tempo pieno che assicurino almeno quattro anni di servizio prima del collocamento a riposo, un Presidente che dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta. 7. Il Presidente sovraintende al corretto svolgimento dell'attivita' didattica, nomina le commissioni di esame e di laurea e, in caso di necessita' e urgenza, puo' adottare provvedimenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio didattico. 8. La partecipazione al Consiglio didattico non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 9 . La carica di Presidente del Consiglio didattico e' incompatibile con le altre cariche accademiche di cui all'art. 20, comma 1. 10. Il Presidente del Consiglio didattico convoca e presiede il Consiglio e sovrintende alle relative attivita'. 11. Il Presidente nomina tra i professori di ruolo e aggregati del Consiglio didattico un Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.