(Allegato-art. 40)
                              Art. 40. 
 
                         Consigli didattici 
 
    1. I Consigli didattici comprendono, di norma, i corsi di  laurea
appartenenti alla stessa classe e i corsi  di  laurea  magistrale  ad
essi riconducibili e gestiscono le relative attivita' didattiche. Una
diversa costituzione dei Consigli didattici  deve  essere  deliberata
dal Senato accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento. 
    2. Ciascun Consiglio didattico e' costituito  dai  professori  di
ruolo e dai ricercatori di ruolo e  a  tempo  determinato  che  siano
«docenti di riferimento» ai sensi della normativa vigente e da quelli
che abbiano la responsabilita' didattica di  un  insegnamento  e  che
abbiano optato per l'afferenza  a  quel  Consiglio,  nonche'  da  una
rappresentanza degli studenti iscritti agli stessi  corsi  di  studio
pari al venti per cento dei docenti e ricercatori che facciano  parte
del Consiglio Didattico. E'  consentita  l'afferenza  a  piu'  di  un
Consiglio didattico. 
    3. Partecipano altresi' al Consiglio didattico senza  diritto  di
voto i professori a contratto. 
    4. Le funzioni di  segretario  verbalizzante  sono  attribuite  a
personale tecnico-amministrativo del Dipartimento. 
    5. Il Consiglio didattico: 
      a) propone al Dipartimento l'offerta  formativa  dei  Corsi  di
studio di competenza; 
      b)  programma,  indirizza  e  coordina  l'organizzazione  delle
attivita'  didattiche  dei  Corsi  di   studio,   nonche'   la   loro
internazionalizzazione; 
      c) concorre ad assicurare la qualita' dei percorsi formativi  e
l'accreditamento dei Corsi di studio; 
      d) cura la gestione delle carriere, esamina e approva  i  piani
di studio degli studenti; 
      e) individua, proponendole al Dipartimento, le strategie per il
miglioramento dei servizi destinati agli studenti; 
      f)  monitora  e  verifica  la  qualita'  e  l'efficacia   della
didattica e adotta  le  necessarie  strategie  per  il  miglioramento
continuo dei relativi risultati; 
      g) monitora l'attivita' di servizio agli  studenti  svolta  dai
professori e dai ricercatori. 
    6. Ogni Consiglio didattico elegge  al  proprio  interno,  tra  i
professori a tempo  pieno  che  assicurino  almeno  quattro  anni  di
servizio prima del collocamento a riposo, un Presidente che  dura  in
carica quattro anni rinnovabili una sola volta. 
    7.   Il   Presidente   sovraintende   al   corretto   svolgimento
dell'attivita' didattica, nomina le commissioni di esame e di  laurea
e, in caso di necessita' e urgenza, puo'  adottare  provvedimenti  da
sottoporre alla ratifica del Consiglio didattico. 
    8. La partecipazione al Consiglio didattico non  da'  luogo  alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 
    9  .  La  carica  di  Presidente  del  Consiglio   didattico   e'
incompatibile con le altre cariche accademiche di  cui  all'art.  20,
comma 1. 
    10. Il Presidente del Consiglio didattico convoca e  presiede  il
Consiglio e sovrintende alle relative attivita'. 
    11. Il Presidente nomina tra i professori di  ruolo  e  aggregati
del Consiglio didattico un Vicepresidente che, in caso di  assenza  o
impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.