Art. 41. Scuole 1. Due o piu' Dipartimenti, coerentemente con quanto previsto nel regolamento didattico di Ateneo, possono proporre la costituzione di Strutture di raccordo, denominate Scuole, per il coordinamento e la razionalizzazione di attivita' didattiche e servizi agli studenti comuni a tutti i corsi di studio attivati dai Dipartimenti proponenti. 2. Le Scuole sono costituite o soppresse, su proposta dei Dipartimenti interessati, con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico. 3. L'organo deliberante e' il Consiglio ed e' composto: dai Direttori dei Dipartimenti costituenti; dai Presidenti dei Consigli didattici che includono i Corsi di studio attivati presso i Dipartimenti, in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti; da una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di studio dei Dipartimenti in misura pari al venti per cento della componente docente del Consiglio. 4. Il Consiglio e' presieduto dal Presidente della Scuola, designato dal Rettore tra i professori di ruolo di prima fascia proposti dallo stesso Consiglio nel numero massimo di tre nominativi. 5. La carica di Presidente della Scuola dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta. 6. La carica di Presidente della Scuola e' incompatibile con le altre cariche accademiche di cui all'art. 20, comma 1. 7. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da una unita' di personale tecnico amministrativo individuata da uno dei Dipartimenti costituenti.