(Allegato-art. 41)
                              Art. 41. 
 
                               Scuole 
 
    1. Due o piu' Dipartimenti, coerentemente con quanto previsto nel
regolamento didattico di Ateneo, possono proporre la costituzione  di
Strutture di raccordo, denominate Scuole, per il coordinamento  e  la
razionalizzazione di attivita' didattiche  e  servizi  agli  studenti
comuni  a  tutti  i  corsi  di  studio  attivati   dai   Dipartimenti
proponenti. 
    2. Le  Scuole  sono  costituite  o  soppresse,  su  proposta  dei
Dipartimenti interessati, con decreto del  Rettore,  previa  delibera
del Consiglio di amministrazione,  acquisito  il  parere  del  Senato
accademico. 
    3. L'organo deliberante e' il Consiglio ed e' composto: 
      dai Direttori dei Dipartimenti costituenti; 
      dai Presidenti dei Consigli didattici che includono i Corsi  di
studio attivati presso i Dipartimenti, in misura complessivamente non
superiore  al  dieci  per  cento  dei  componenti  dei  Consigli  dei
Dipartimenti; 
      da una rappresentanza  degli  studenti  iscritti  ai  Corsi  di
studio dei Dipartimenti in misura  pari  al  venti  per  cento  della
componente docente del Consiglio. 
    4. Il  Consiglio  e'  presieduto  dal  Presidente  della  Scuola,
designato dal Rettore tra i  professori  di  ruolo  di  prima  fascia
proposti dallo stesso Consiglio nel numero massimo di tre nominativi. 
    5. La carica di Presidente della  Scuola  dura  tre  anni  ed  e'
rinnovabile una sola volta. 
    6. La carica di Presidente della Scuola e' incompatibile  con  le
altre cariche accademiche di cui all'art. 20, comma 1. 
    7. Le funzioni di segretario verbalizzante  sono  svolte  da  una
unita' di personale tecnico amministrativo  individuata  da  uno  dei
Dipartimenti costituenti.