Art. 42. Scuole di dottorato 1. L'Ateneo promuove l'alta qualificazione e l'internazionalizzazione dei percorsi dottorali istituendo una o piu' scuole di Dottorato anche in collaborazione con altri soggetti attivatori. 2. La Scuola di dottorato assicura il coordinamento dei corsi di dottorato ad essa afferenti, ne approva i progetti formativi e ne verifica i risultati. 3. La Scuola di dottorato elabora standard di qualita' che, nel rispetto delle specificita' di ogni Dottorato, siano in linea con quelli internazionali e utilizza procedure efficaci di monitoraggio del loro perseguimento. 4. La Scuola di dottorato cura l'attivazione e la gestione delle attivita' comuni a piu' corsi di dottorato.