(Allegato-art. 42)
                              Art. 42. 
 
                         Scuole di dottorato 
 
    1.     L'Ateneo     promuove     l'alta     qualificazione      e
l'internazionalizzazione dei percorsi dottorali istituendo una o piu'
scuole di  Dottorato  anche  in  collaborazione  con  altri  soggetti
attivatori. 
    2. La Scuola di dottorato assicura il coordinamento dei corsi  di
dottorato ad essa afferenti, ne approva i  progetti  formativi  e  ne
verifica i risultati. 
    3. La Scuola di dottorato elabora standard di qualita'  che,  nel
rispetto delle specificita' di ogni Dottorato,  siano  in  linea  con
quelli internazionali e utilizza procedure efficaci  di  monitoraggio
del loro perseguimento. 
    4. La Scuola di dottorato cura l'attivazione e la gestione  delle
attivita' comuni a piu' corsi di dottorato.