Art. 43. Funzioni 1. Il Rettore e' il garante dello statuto ed esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche dell'Ateneo. 2. Il Rettore e' il rappresentante legale e processuale dell'Universita'. 3. Il Rettore e' componente di diritto e Presidente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. 4. Il Rettore emana lo statuto e i regolamenti di autonomia ed esercita le funzioni di vigilanza. Per la vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni didattiche dell'Ateneo il Rettore e' coadiuvato dai Presidenti dei Consigli Didattici e dai Direttori di Dipartimento. 5. Il Rettore: a) propone il documento di programmazione triennale dell'Universita' secondo la normativa vigente, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico; b) propone il bilancio di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo secondo le previsioni di legge e di statuto; c) presenta all'Universita' ed al Ministero le relazioni stabilite dalla legge e dallo Statuto; d) formula la proposta di incarico per il Direttore generale secondo le previsioni di legge; e) avvia il procedimento disciplinare nei confronti del personale docente, secondo le modalita' previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010. Il Rettore e' competente ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura; f) in caso di necessita' ed urgenza puo' assumere i necessari provvedimenti di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile successiva all'emanazione del provvedimento; g) adotta specifici atti su delega del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; h) costituisce con decreto le strutture dell'Ateneo; i) autorizza i Docenti a tempo pieno a esercitare le funzioni e i compiti esterni nei casi consentiti dalla legge; j) esercita le funzioni non attribuite dalla legge o dallo statuto ad altro organo dell'Universita'. 6. Il Rettore nomina: a) il Pro-Rettore vicario, scelto fra professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, il quale sostituisce il Rettore in caso di impedimento o di assenza anche in Senato accademico; b) i Pro-Rettori, scelti tra professori di ruolo dell'Universita', per l'esercizio di funzioni e compiti definiti nel decreto di nomina; c) i Delegati, scelti tra professori o ricercatori di ruolo, per l'esercizio delle funzioni indicate nei decreti di nomina, in numero massimo coerente con le esigenze rettorali e le dimensioni dell'Ateneo; d) i Presidenti delle Scuole. 7. Il Rettore con proprio decreto formalizza la nomina per: a) i componenti elettivi degli organi collegiali; b) i componenti del Presidio della qualita' di Ateneo individuati dal Senato accademico, i componenti designati del Comitato unico di garanzia, i componenti del Collegio dei revisori dei conti; c) tutti i responsabili delle strutture di ricerca e di didattica.