(Allegato-art. 43)
                              Art. 43. 
 
                              Funzioni 
 
    1. Il Rettore e' il garante dello statuto ed esercita funzioni di
indirizzo,  di  iniziativa  e  di   coordinamento   delle   attivita'
scientifiche e didattiche dell'Ateneo. 
    2.  Il  Rettore  e'  il  rappresentante  legale   e   processuale
dell'Universita'. 
    3. Il Rettore e' componente di diritto e  Presidente  del  Senato
accademico e del Consiglio di amministrazione. 
    4. Il Rettore emana lo statuto e i regolamenti  di  autonomia  ed
esercita le funzioni di vigilanza.  Per  la  vigilanza  sul  corretto
svolgimento delle  funzioni  didattiche  dell'Ateneo  il  Rettore  e'
coadiuvato dai Presidenti dei Consigli Didattici e dai  Direttori  di
Dipartimento. 
    5. Il Rettore: 
      a)   propone   il   documento   di   programmazione   triennale
dell'Universita' secondo la normativa  vigente,  tenuto  conto  delle
proposte e dei pareri del Senato accademico; 
      b) propone il bilancio di previsione annuale e triennale ed  il
conto consuntivo secondo le previsioni di legge e di statuto; 
      c)  presenta  all'Universita'  ed  al  Ministero  le  relazioni
stabilite dalla legge e dallo Statuto; 
      d) formula la proposta di incarico per  il  Direttore  generale
secondo le previsioni di legge; 
      e)  avvia  il  procedimento  disciplinare  nei  confronti   del
personale docente, secondo le modalita' previste dall'art.  10  della
legge n. 240/2010. Il Rettore e' competente ad irrogare provvedimenti
disciplinari non superiori alla censura; 
      f) in caso di necessita' ed urgenza puo' assumere  i  necessari
provvedimenti di competenza del Senato accademico e del Consiglio  di
amministrazione, riferendone, per la  ratifica,  nella  prima  seduta
utile successiva all'emanazione del provvedimento; 
      g) adotta specifici atti su delega del Senato accademico e  del
Consiglio di amministrazione; 
      h) costituisce con decreto le strutture dell'Ateneo; 
      i) autorizza i Docenti a tempo pieno a esercitare le funzioni e
i compiti esterni nei casi consentiti dalla legge; 
      j) esercita le funzioni non  attribuite  dalla  legge  o  dallo
statuto ad altro organo dell'Universita'. 
    6. Il Rettore nomina: 
      a) il Pro-Rettore vicario, scelto fra professori  di  ruolo  di
prima fascia a tempo pieno, il quale sostituisce il Rettore  in  caso
di impedimento o di assenza anche in Senato accademico; 
      b)   i   Pro-Rettori,   scelti   tra   professori   di    ruolo
dell'Universita', per l'esercizio di funzioni e compiti definiti  nel
decreto di nomina; 
      c) i Delegati, scelti tra professori o  ricercatori  di  ruolo,
per l'esercizio delle funzioni indicate nei  decreti  di  nomina,  in
numero massimo coerente con le esigenze  rettorali  e  le  dimensioni
dell'Ateneo; 
      d) i Presidenti delle Scuole. 
    7. Il Rettore con proprio decreto formalizza la nomina per: 
      a) i componenti elettivi degli organi collegiali; 
      b)  i  componenti  del  Presidio  della  qualita'   di   Ateneo
individuati  dal  Senato  accademico,  i  componenti  designati   del
Comitato unico di garanzia, i componenti del  Collegio  dei  revisori
dei conti; 
      c) tutti  i  responsabili  delle  strutture  di  ricerca  e  di
didattica.