Art. 44. Elezione e durata 1. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane. Il Rettore e' eletto a scrutinio segreto in collegio unico tra i professori ordinari a tempo pieno o che, all'atto della candidatura, dichiarino di optare per il tempo pieno in caso di elezione. Il Rettore e' nominato dal Ministro dell'Istruzione, Universita' e Ricerca. 2. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta: a. ai professori e ricercatori di ruolo; b. ai ricercatori a tempo determinato; c. al Consiglio degli studenti, e ai rappresentanti degli Studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle Scuole, nei Consigli didattici, nel Comitato unico di garanzia, nel Nucleo di valutazione e nel Comitato per lo Sport con voto pesato pari al venticinque per cento del rapporto tra il numero dei docenti e ricercatori, di cui ai punti a) e b), sul numero degli studenti con diritto di voto; ai fini del calcolo del predetto rapporto gli studenti che ricoprono piu' di una carica vengono computati e votano una sola volta; d. al personale tecnico amministrativo con voto pesato pari al venticinque per cento del rapporto tra il numero dei docenti e ricercatori, di cui ai punti a) e b), sul numero delle unita' di personale tecnico amministrativo. 3. Il Rettore dura in carica sei anni, anche in caso di anticipata cessazione del Rettore precedente, e non e' rieleggibile.