(Allegato-art. 44)
                              Art. 44. 
 
                          Elezione e durata 
 
    1. Il Rettore e' eletto tra i  professori  ordinari  in  servizio
presso le Universita' italiane. Il  Rettore  e'  eletto  a  scrutinio
segreto in collegio unico tra i professori ordinari a tempo  pieno  o
che, all'atto della candidatura, dichiarino di optare  per  il  tempo
pieno in caso di elezione. 
    Il Rettore e' nominato dal Ministro dell'Istruzione,  Universita'
e Ricerca. 
    2. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta: 
      a. ai professori e ricercatori di ruolo; 
      b. ai ricercatori a tempo determinato; 
      c. al Consiglio  degli  studenti,  e  ai  rappresentanti  degli
Studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei
Consigli di Dipartimento, nei Consigli  delle  Scuole,  nei  Consigli
didattici, nel Comitato unico di garanzia, nel Nucleo di  valutazione
e nel Comitato per lo Sport con voto pesato pari al  venticinque  per
cento del rapporto tra il numero dei docenti e ricercatori, di cui ai
punti a) e b), sul numero degli studenti con diritto di voto; ai fini
del calcolo del predetto rapporto gli studenti che ricoprono piu'  di
una carica vengono computati e votano una sola volta; 
      d. al personale tecnico amministrativo con voto pesato pari  al
venticinque per cento del  rapporto  tra  il  numero  dei  docenti  e
ricercatori, di cui ai punti a) e b),  sul  numero  delle  unita'  di
personale tecnico amministrativo. 
      3. Il Rettore dura  in  carica  sei  anni,  anche  in  caso  di
anticipata cessazione del Rettore precedente, e non e' rieleggibile.