(Allegato-art. 46)
                              Art. 46. 
 
                      Votazione e proclamazione 
 
    1. Dieci giorni  prima  della  data  di  convocazione  del  corpo
elettorale, il Decano di Ateneo  nomina  la  Commissione  elettorale,
costituita di tre professori di ruolo di prima fascia. 
    2. Ogni consultazione elettorale e' valida quando vi partecipa la
maggioranza degli aventi diritto. 
    3. Il Rettore e'  eletto,  nelle  prime  tre  votazioni,  con  la
maggioranza assoluta dei voti esprimibili. 
    4.  In  caso  di  mancata  elezione  nelle  prime  tre  votazioni
consecutive, si procede con operazioni  di  ballottaggio  tra  i  due
candidati che nell'ultima  votazione  abbiano  riportato  il  maggior
numero di voti. 
    5. In caso di parita',  si  procede  al  ballottaggio  fino  alla
prevalenza di uno dei due candidati. 
    6. Dopo il  conteggio  pubblico  dei  voti  il  Presidente  della
Commissione elettorale annuncia i risultati delle consultazioni.