Art. 46. Votazione e proclamazione 1. Dieci giorni prima della data di convocazione del corpo elettorale, il Decano di Ateneo nomina la Commissione elettorale, costituita di tre professori di ruolo di prima fascia. 2. Ogni consultazione elettorale e' valida quando vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto. 3. Il Rettore e' eletto, nelle prime tre votazioni, con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili. 4. In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni consecutive, si procede con operazioni di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. 5. In caso di parita', si procede al ballottaggio fino alla prevalenza di uno dei due candidati. 6. Dopo il conteggio pubblico dei voti il Presidente della Commissione elettorale annuncia i risultati delle consultazioni.