Art. 47. Cessazione anticipata 1. Nel caso di cessazione anticipata del mandato rettorale, le funzioni di Rettore saranno esercitate, sino alla nomina del nuovo Rettore, dal Pro-Rettore vicario in carica o, nell'ipotesi di cessazione anche del mandato del Pro-Rettore vicario, dal professore di prima fascia Decano di Ateneo. 2. Nel caso di anticipata cessazione del mandato elettorale, la convocazione ha luogo tra il quarantesimo e il novantesimo giorno successivo alla data della stessa e le elezioni si svolgono entro il centoventesimo giorno dalla cessazione.