(Allegato-art. 48)
                              Art. 48. 
 
                              Sfiducia 
 
    1. Il Rettore puo' essere sfiduciato dopo che siano trascorsi non
meno di due anni dall'inizio del suo mandato. 
    2. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore  deve  essere
motivata, sottoscritta da almeno  la  meta'  dei  membri  del  Senato
accademico e messa in discussione, come unico  punto  all'ordine  del
giorno, nella prima  adunanza  successiva  del  Senato  accademico  e
comunque entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione. 
    3. La mozione e' votata a scrutinio palese ed e' approvata con il
voto favorevole della maggioranza dei due terzi  dei  componenti  del
Senato. 
    4. Una volta approvata dal Senato, la mozione  deve  ottenere  la
maggioranza dei voti validi dei titolari  di  elettorato  attivo  per
l'elezione del Rettore. 
    5. La consultazione del corpo elettorale deve concludersi entro e
non oltre 40 giorni dall'approvazione della mozione  di  sfiducia  da
parte del Senato. In tale periodo l'attivita' del Rettore e' limitata
all'ordinaria amministrazione. 
    6. Il Rettore sfiduciato decade e le sue  funzioni  sono  assolte
dal Decano di Ateneo fino alla nomina del nuovo Rettore. 
    7. Il Rettore sfiduciato non e' rieleggibile.