Art. 48. Sfiducia 1. Il Rettore puo' essere sfiduciato dopo che siano trascorsi non meno di due anni dall'inizio del suo mandato. 2. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore deve essere motivata, sottoscritta da almeno la meta' dei membri del Senato accademico e messa in discussione, come unico punto all'ordine del giorno, nella prima adunanza successiva del Senato accademico e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione. 3. La mozione e' votata a scrutinio palese ed e' approvata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato. 4. Una volta approvata dal Senato, la mozione deve ottenere la maggioranza dei voti validi dei titolari di elettorato attivo per l'elezione del Rettore. 5. La consultazione del corpo elettorale deve concludersi entro e non oltre 40 giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia da parte del Senato. In tale periodo l'attivita' del Rettore e' limitata all'ordinaria amministrazione. 6. Il Rettore sfiduciato decade e le sue funzioni sono assolte dal Decano di Ateneo fino alla nomina del nuovo Rettore. 7. Il Rettore sfiduciato non e' rieleggibile.