Art. 49. Funzioni 1. Il Senato accademico e' l'organo dell'Universita' competente a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo di cui alla normativa vigente, nonche' di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, scuole. 2. Il Senato accademico approva e modifica lo statuto, i regolamenti di autonomia e il codice etico e di comportamento coerentemente alle previsioni del precedente art. 32 e 33, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 3. Il Senato accademico propone al Consiglio di amministrazione i progetti di federazione tra Atenei. 4. Il Senato accademico designa i rappresentanti dell'Universita' negli organismi esterni. 5. Il Senato accademico: a. approva il Piano annuale di orientamento e tutorato; b. decide sulle violazioni del codice etico e di comportamento prive di rilievo disciplinare su proposta del Rettore, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; c. propone al Consiglio di amministrazione l'Offerta Formativa. 6. Il Senato accademico esprime parere: a. sulla programmazione triennale e annuale del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo; b. sulla programmazione triennale per la sostenibilita' delle attivita' di Ateneo; c. sulla destinazione dei finanziamenti per la ricerca e la didattica; d. sull'individuazione dei parametri di efficienza ed efficacia per la valutazione della didattica e della ricerca; e. sul bilancio di previsione; f. sulla fissazione di ambiti e criteri generali di operativita' del Nucleo di valutazione e del Presidio della qualita' di Ateneo; g. sull'attivazione o soppressione di corsi e sedi, Dipartimenti e Scuole; h. sul bilancio di previsione annuale e triennale e conto consuntivo dell'Universita'; i. sulle contribuzioni a carico degli studenti; j. sul regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'; k. sulla istituzione di Centri e laboratori che comportino oneri a carico dell'Ateneo; l. sulla partecipazione dell'Universita' a organismi esterni; m. sulla scelta del Direttore generale. 7. Il Senato accademico svolge funzione di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti. 8. Il Senato accademico esercita le altre funzioni attribuite dalla legge o dallo statuto.