(Allegato-art. 49)
                              Art. 49. 
 
                              Funzioni 
 
    1. Il Senato accademico e' l'organo dell'Universita' competente a
formulare proposte e pareri obbligatori in materia di  didattica,  di
ricerca  e  di  servizi  agli  studenti,  anche  con  riferimento  al
documento di programmazione triennale di Ateneo di cui alla normativa
vigente, nonche' di attivazione, modifica o  soppressione  di  corsi,
sedi, dipartimenti, scuole. 
    2.  Il  Senato  accademico  approva  e  modifica  lo  statuto,  i
regolamenti di  autonomia  e  il  codice  etico  e  di  comportamento
coerentemente alle previsioni del precedente art.  32  e  33,  previo
parere favorevole del  Consiglio  di  amministrazione  a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti. 
    3. Il Senato accademico propone al Consiglio di amministrazione i
progetti di federazione tra Atenei. 
    4. Il Senato accademico designa i rappresentanti dell'Universita'
negli organismi esterni. 
    5. Il Senato accademico: 
      a. approva il Piano annuale di orientamento e tutorato; 
      b. decide sulle violazioni del codice etico e di  comportamento
prive di rilievo disciplinare su proposta del Rettore, a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti; 
      c. propone al Consiglio di amministrazione l'Offerta Formativa. 
    6. Il Senato accademico esprime parere: 
      a. sulla  programmazione  triennale  e  annuale  del  personale
docente, ricercatore e tecnico amministrativo; 
      b. sulla programmazione triennale per la  sostenibilita'  delle
attivita' di Ateneo; 
      c. sulla destinazione dei finanziamenti per  la  ricerca  e  la
didattica; 
      d. sull'individuazione dei parametri di efficienza ed efficacia
per la valutazione della didattica e della ricerca; 
      e. sul bilancio di previsione; 
      f.  sulla  fissazione  di  ambiti   e   criteri   generali   di
operativita' del Nucleo di valutazione e del Presidio della  qualita'
di Ateneo; 
      g.  sull'attivazione  o   soppressione   di   corsi   e   sedi,
Dipartimenti e Scuole; 
      h. sul bilancio di  previsione  annuale  e  triennale  e  conto
consuntivo dell'Universita'; 
      i. sulle contribuzioni a carico degli studenti; 
      j. sul regolamento  per  l'Amministrazione,  la  Finanza  e  la
Contabilita'; 
      k. sulla istituzione di  Centri  e  laboratori  che  comportino
oneri a carico dell'Ateneo; 
      l. sulla partecipazione dell'Universita' a organismi esterni; 
      m. sulla scelta del Direttore generale. 
    7. Il Senato accademico svolge funzione  di  coordinamento  e  di
raccordo tra i Dipartimenti. 
    8. Il Senato accademico esercita  le  altre  funzioni  attribuite
dalla legge o dallo statuto.