Art. 5. Principio di pubblicita' e trasparenza 1. L'Universita' conforma la propria attivita' al principio di trasparenza garantendo la pubblicita' degli atti e l'accesso ai documenti. 2. Gli ordini del giorno, i verbali ed i provvedimenti degli organi d'Ateneo, fatto salvo il rispetto del principio di riservatezza dei dati personali, sono pubblici.