Art. 50. Composizione ed elezione 1. Sono componenti del Senato accademico: il Rettore; otto Direttori di Dipartimento; nove rappresentanti dei Docenti di ruolo; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; quattro rappresentanti degli studenti; un rappresentante degli studenti di Dottorato. 2. Sono eleggibili alla carica di Senatore accademico: i Direttori di Dipartimento; i professori di ruolo e i ricercatori; il personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato; gli studenti iscritti all'Universita' del Salento, nei limiti previsti dalla legge; gli studenti dei corsi di Dottorato di ricerca purche' iscritti nei tre anni dei relativi corsi. 3. I Direttori di Dipartimento sono eletti a scrutinio maggioritario in collegio unico da tutti i professori e ricercatori anche a tempo determinato dell'Ateneo. 4. Sei rappresentanti dei professori di ruolo e ricercatori sono eletti a scrutinio maggioritario in tre collegi plurinominali, corrispondenti a ciascuna Area rappresentativa dell'Ateneo, da tutti i docenti e ricercatori, dell'Ateneo, afferenti all'Area. I restanti tre sono eletti a scrutinio maggioritario in un collegio unico da tutti i docenti e ricercatori dell'Ateneo. Il regolamento generale di Ateneo garantisce la massima pluralita' di rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo. 5. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti in un collegio unico con sistema proporzionale con liste da tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. 6. I rappresentanti degli studenti sono eletti in un collegio unico con sistema proporzionale con liste dagli studenti iscritti all'Universita' del Salento. 7. Il rappresentante dei dottorandi e' eletto in un collegio unico con sistema proporzionale con liste dai dottorandi iscritti all'Universita' del Salento. 8. Le modalita' di convocazione dei seggi elettorali e di svolgimento degli scrutini sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. 9. In caso di decadenza o di dimissioni di un componente elettivo subentra il primo dei non eletti. 10. Il Senato accademico dura in carica quattro anni, con eccezione per la rappresentanza degli studenti, che dura in carica due anni con mandato rinnovabile una sola volta, e dei dottorandi il cui mandato biennale non e' rinnovabile. 11. Il Senato accademico e' convocato: a) dal Rettore almeno una volta ogni due mesi, in via ordinaria nonche' quando lo ritenga opportuno; b) su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. Alle riunioni del Senato partecipa il Direttore generale con funzioni di verbalizzazione. 12. Le modalita' di funzionamento del Senato accademico sono disciplinate dal regolamento interno.