(Allegato-art. 50)
                              Art. 50. 
 
                      Composizione ed elezione 
 
    1. Sono componenti del Senato accademico: 
      il Rettore; 
      otto Direttori di Dipartimento; 
      nove rappresentanti dei Docenti di ruolo; 
      due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; 
      quattro rappresentanti degli studenti; 
      un rappresentante degli studenti di Dottorato. 
    2. Sono eleggibili alla carica di Senatore accademico: 
      i Direttori di Dipartimento; 
      i professori di ruolo e i ricercatori; 
      il personale tecnico-amministrativo con contratto di  lavoro  a
tempo indeterminato; 
      gli studenti iscritti all'Universita' del Salento,  nei  limiti
previsti dalla legge; 
      gli studenti dei corsi di Dottorato di ricerca purche' iscritti
nei tre anni dei relativi corsi. 
    3.  I  Direttori  di  Dipartimento  sono   eletti   a   scrutinio
maggioritario in collegio unico da tutti i professori  e  ricercatori
anche a tempo determinato dell'Ateneo. 
    4. Sei rappresentanti dei professori di ruolo e ricercatori  sono
eletti  a  scrutinio  maggioritario  in  tre  collegi  plurinominali,
corrispondenti a ciascuna Area rappresentativa dell'Ateneo, da  tutti
i docenti e ricercatori, dell'Ateneo, afferenti all'Area. I  restanti
tre sono eletti a scrutinio maggioritario in  un  collegio  unico  da
tutti i docenti e ricercatori dell'Ateneo. Il regolamento generale di
Ateneo garantisce la massima pluralita' di rappresentanza delle  aree
scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo. 
    5. I rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo  sono
eletti in un collegio unico con sistema proporzionale  con  liste  da
tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. 
    6. I rappresentanti degli studenti sono  eletti  in  un  collegio
unico con sistema proporzionale con  liste  dagli  studenti  iscritti
all'Universita' del Salento. 
    7. Il rappresentante dei dottorandi  e'  eletto  in  un  collegio
unico con sistema proporzionale con  liste  dai  dottorandi  iscritti
all'Universita' del Salento. 
    8. Le  modalita'  di  convocazione  dei  seggi  elettorali  e  di
svolgimento degli scrutini sono disciplinate dal regolamento generale
di Ateneo. 
    9. In caso di decadenza o di dimissioni di un componente elettivo
subentra il primo dei non eletti. 
    10. Il  Senato  accademico  dura  in  carica  quattro  anni,  con
eccezione per la rappresentanza degli studenti, che  dura  in  carica
due anni con mandato rinnovabile una sola volta, e dei dottorandi  il
cui mandato biennale non e' rinnovabile. 
    11. Il Senato accademico e' convocato: 
      a) dal Rettore almeno una volta ogni due mesi, in via ordinaria
nonche' quando lo ritenga opportuno; 
      b) su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. 
    Alle riunioni del Senato  partecipa  il  Direttore  generale  con
funzioni di verbalizzazione. 
    12. Le modalita' di  funzionamento  del  Senato  accademico  sono
disciplinate dal regolamento interno.