(Allegato-art. 51)
                              Art. 51. 
 
                             Commissioni 
 
    1. Il Senato puo' nominare commissioni istruttorie,  comprendenti
anche membri esterni. 
    2. Il Senato, all'atto del proprio insediamento,  istituisce  una
Commissione permanente referente per la interpretazione o proposta di
modifica delle disposizioni normative di autonomia,  nonche'  per  la
ricognizione dello stato di attuazione dello statuto e la  promozione
dei processi di semplificazione dell'Ateneo. 
    3. La Commissione permanente e' composta di cinque membri  eletti
a maggioranza assoluta dal Senato,  tenendo  conto  delle  competenze
giuridiche possedute. 
    4. La Commissione dura in carica per tutto il mandato del  Senato
accademico.