Art. 51. Commissioni 1. Il Senato puo' nominare commissioni istruttorie, comprendenti anche membri esterni. 2. Il Senato, all'atto del proprio insediamento, istituisce una Commissione permanente referente per la interpretazione o proposta di modifica delle disposizioni normative di autonomia, nonche' per la ricognizione dello stato di attuazione dello statuto e la promozione dei processi di semplificazione dell'Ateneo. 3. La Commissione permanente e' composta di cinque membri eletti a maggioranza assoluta dal Senato, tenendo conto delle competenze giuridiche possedute. 4. La Commissione dura in carica per tutto il mandato del Senato accademico.