(Allegato-art. 53)
                              Art. 53. 
 
                      Composizione ed elezione 
 
    1.  Il  Rettore  e'  componente  di  diritto  del  Consiglio   di
amministrazione. 
    2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione: 
      a) tre professori di ruolo  o  ricercatori  a  tempo  pieno  in
possesso di comprovate  competenze  in  campo  gestionale  ovvero  di
significativa esperienza di alto livello scientifico e culturale; 
      b)  un  componente  del  personale  tecnico-amministrativo   in
possesso di comprovata competenza gestionale ovvero di  significativa
esperienza professionale; 
      c) due rappresentanti degli studenti eletti  fra  gli  studenti
iscritti all'Universita' nei limiti stabiliti dalla legge; 
      d) due soggetti esterni, scelti  fra  personalita'  italiane  o
straniere esterne all'Ateneo, in possesso di comprovata competenza in
campo gestionale ovvero di una significativa esperienza professionale
di alto livello scientifico e culturale. 
    3. I componenti interni di cui al comma 2, lettere a) e  b)  sono
scelti tra persone in possesso  di  comprovata  competenza  in  campo
gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello con una
necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale che
abbiano  presentato  la  propria  candidatura  a  seguito  di  avviso
pubblico. I curricula dei candidati sono pubblicati sul sito  web  di
Ateneo. L'ammissibilita' delle candidature e' verificata dal Rettore.
I  candidati  sono  eletti  a  scrutinio  maggioritario  in   collegi
elettorali costituiti rispettivamente dal  personale  docente  e  dal
personale tecnico-amministrativo. 
    4. I due rappresentanti degli studenti sono eletti in un collegio
unico   plurinominale   proporzionale   dagli    studenti    iscritti
all'Universita' del Salento titolari del diritto di voto. 
    5. I due componenti  esterni  non  devono  appartenere  ai  ruoli
dell'Ateneo  almeno  a  decorrere  dai  tre  anni   precedenti   alla
designazione e per tutta la durata dell'incarico. Sono  nominati  dal
Senato  accademico   a   maggioranza   assoluta   a   seguito   della
presentazione di candidature conseguenti ad avviso  pubblico  emanato
dal Rettore con Decreto che stabilisce i  requisiti  richiesti  ed  i
criteri di valutazione delle domande. 
    Il Rettore, dopo la verifica di ammissibilita' delle candidature,
propone al Senato accademico un numero di candidati  pari  al  triplo
dei componenti da nominare. 
    6. Il mandato dei Consiglieri  di  amministrazione  dura  quattro
anni  ed  e'  immediatamente  rinnovabile  per  una  sola  volta.   I
rappresentanti degli studenti durano in carica due anni  con  mandato
rinnovabile una sola volta. 
    7. Il Consiglio di amministrazione e' convocato  dal  Rettore  in
via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in  via  straordinaria
quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia  richiesta  almeno  un
terzo dei componenti. 
    8. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di  voto,
il Direttore generale. 
    9. Il Presidente nella prima seduta utile nomina fra i componenti
un Vicepresidente. 
    10.   Le   modalita'   di   funzionamento   del   Consiglio    di
amministrazione sono disciplinate dal regolamento interno. 
    11. Per  l'esame  preventivo  delle  questioni  da  sottoporre  a
delibera il Consiglio puo' costituire commissioni, comprendenti anche
membri  esterni,  secondo  criteri  e  con   compiti   deliberati   a
maggioranza assoluta.