Art. 53. Composizione ed elezione 1. Il Rettore e' componente di diritto del Consiglio di amministrazione. 2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione: a) tre professori di ruolo o ricercatori a tempo pieno in possesso di comprovate competenze in campo gestionale ovvero di significativa esperienza di alto livello scientifico e culturale; b) un componente del personale tecnico-amministrativo in possesso di comprovata competenza gestionale ovvero di significativa esperienza professionale; c) due rappresentanti degli studenti eletti fra gli studenti iscritti all'Universita' nei limiti stabiliti dalla legge; d) due soggetti esterni, scelti fra personalita' italiane o straniere esterne all'Ateneo, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una significativa esperienza professionale di alto livello scientifico e culturale. 3. I componenti interni di cui al comma 2, lettere a) e b) sono scelti tra persone in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico. I curricula dei candidati sono pubblicati sul sito web di Ateneo. L'ammissibilita' delle candidature e' verificata dal Rettore. I candidati sono eletti a scrutinio maggioritario in collegi elettorali costituiti rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico-amministrativo. 4. I due rappresentanti degli studenti sono eletti in un collegio unico plurinominale proporzionale dagli studenti iscritti all'Universita' del Salento titolari del diritto di voto. 5. I due componenti esterni non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico. Sono nominati dal Senato accademico a maggioranza assoluta a seguito della presentazione di candidature conseguenti ad avviso pubblico emanato dal Rettore con Decreto che stabilisce i requisiti richiesti ed i criteri di valutazione delle domande. Il Rettore, dopo la verifica di ammissibilita' delle candidature, propone al Senato accademico un numero di candidati pari al triplo dei componenti da nominare. 6. Il mandato dei Consiglieri di amministrazione dura quattro anni ed e' immediatamente rinnovabile per una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni con mandato rinnovabile una sola volta. 7. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. 8. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale. 9. Il Presidente nella prima seduta utile nomina fra i componenti un Vicepresidente. 10. Le modalita' di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono disciplinate dal regolamento interno. 11. Per l'esame preventivo delle questioni da sottoporre a delibera il Consiglio puo' costituire commissioni, comprendenti anche membri esterni, secondo criteri e con compiti deliberati a maggioranza assoluta.