Art. 54. Funzioni di programmazione e vigilanza 1. Rientra nelle funzioni di programmazione e di vigilanza la verifica della sostenibilita' finanziaria e del rispetto della programmazione del personale, ai fini della definitiva approvazione delle proposte di chiamata dei professori formulate dai Dipartimenti. 2. E' altresi' compito del Consiglio di amministrazione approvare: a. i piani annuali o pluriennali per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo; b. il trasferimento di risorse e mezzi; c. la licenza su marchi o altri beni immateriali dell'Universita'; d. gli accordi e i contratti di ricerca non di competenza del Senato accademico e dei Dipartimenti; e. la determinazione delle tariffe per prestazioni a terzi; f. tutti gli atti negoziali che non rientrino nella competenza dei centri autonomi di gestione e dei dirigenti.