Art. 56. Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti cura il controllo della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo, in conformita' con il regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'. 2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili o gli avvocati dello Stato, uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Universita' tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso. 3. Almeno due componenti del Collegio devono essere iscritti nell'Albo dei revisori contabili. 4. Il personale dipendente dell'Universita' non puo' essere componente del Collegio dei revisori. 5. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta.