(Allegato-art. 56)
                              Art. 56. 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei revisori dei conti  cura  il  controllo  della
gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo, in conformita' con  il
regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'. 
    2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di  tre  membri
effettivi e due supplenti, di cui  uno  effettivo,  con  funzioni  di
Presidente, scelto dal Consiglio di amministrazione, su proposta  del
Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili o  gli  avvocati
dello Stato, uno effettivo  e  uno  supplente  scelti  dal  Ministero
dell'Economia e delle Finanze, uno effettivo e uno  supplente  scelti
dal  Ministero  dell'Universita'  tra  dirigenti  e  funzionari   del
Ministero stesso. 
    3. Almeno due componenti  del  Collegio  devono  essere  iscritti
nell'Albo dei revisori contabili. 
    4. Il  personale  dipendente  dell'Universita'  non  puo'  essere
componente del Collegio dei revisori. 
    5. I componenti  del  Collegio  sono  nominati  con  decreto  del
Rettore e durano in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta.