(Allegato-art. 57)
                              Art. 57. 
 
                      Consiglio degli Studenti 
 
    1. Il Consiglio degli studenti e' organo di rappresentanza  degli
studenti dell'Universita'. 
    2. Il  Consiglio  e'  composto  da  un  rappresentante  per  ogni
Consiglio didattico attivato nell'Ateneo. 
    3.  Il  rappresentante  e'  eletto  dagli  studenti  iscritti  al
relativo Corso di studi. 
    4. Il Consiglio degli studenti dura in carica due anni, elegge  a
maggioranza assoluta il Presidente al proprio interno  e  una  Giunta
nelle forme indicate dal proprio regolamento interno. 
    5. Per l'organizzazione e la gestione  delle  sue  attivita',  il
Consiglio degli studenti si avvale del supporto delle strutture della
Direzione generale. 
    6. Al Consiglio degli  studenti  e'  attribuita  la  facolta'  di
vincolare annualmente un fondo pari al  due  per  cento  delle  tasse
versate dagli studenti nell'anno accademico precedente, finalizzato a
specifici interventi per il miglioramento dei servizi didattici e  di
formazione dell'Ateneo. 
    7. Il Consiglio  di  amministrazione  provvede  al  trasferimento
delle relative risorse alle  strutture  preposte  all'erogazione  dei
servizi che il Consiglio degli studenti intende promuovere. 
    8. All'interno del  bilancio  dell'Universita'  e'  istituito  un
fondo pari al dieci per cento dello stanziamento di cui al  comma  6,
per l'organizzazione delle attivita' del Consiglio degli studenti. 
    9. Le modalita' di spesa sono disciplinate  dal  Regolamento  per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'. 
    10. Il Consiglio degli studenti  esprime  pareri  sulle  proposte
concernenti le seguenti materie: 
      a. determinazione dell'ammontare delle tasse e dei contributi a
carico degli studenti; 
      b. interventi di attuazione del diritto allo studio; 
      c. regolamento didattico di Ateneo; 
      d. regolamento per gli studenti; 
      e. bilancio preventivo dell'Ateneo. 
    11. Spetta altresi' al Consiglio degli studenti: 
      a.  proporre  al  Senato  accademico  il  rappresentante  degli
studenti nel Nucleo di valutazione e nel Presidio della qualita'; 
      b. esercitare eventuali iniziative di revisione dello statuto; 
      c. esprimere parere sulle proposte di revisione dello statuto. 
    12. Il Consiglio degli  studenti  promuove  e  gestisce  rapporti
nazionali ed internazionali con  le  rappresentanze  studentesche  di
altre Universita'.