(Allegato-art. 58)
                              Art. 58. 
 
            Consulta del personale tecnico-amministrativo 
 
    1. La Consulta del personale tecnico-amministrativo  ha  funzioni
consultive e di proposta. 
    2. La Consulta puo' formulare proposte al Senato  accademico,  al
Consiglio di amministrazione e al Comitato unico di  garanzia,  sulla
qualita'  della  vita  all'interno  dell'Ateneo,  sull'organizzazione
generale dei servizi  e  su  ogni  altro  argomento  su  cui  ritenga
opportuno pronunciarsi in riferimento alle materie di competenza  dei
rispettivi organi. 
    3. La Consulta: a. esprime parere al Consiglio di amministrazione
sui   piani   di   formazione   e   aggiornamento    del    personale
tecnicoamministrativo; b. esercita eventuali iniziative di  revisione
dello statuto; c. esprime parere sulle proposte  di  revisione  dello
statuto e sulle proposte dei regolamenti di cui alle lett. a)  ed  e)
dell'art. 32, comma 1, dello statuto. 
    4. La Consulta e' costituita  da  nove  componenti  elettivi  che
eleggono all'interno il Presidente . 
    5.  I  nove  componenti  sono  eletti  da  tutto   il   personale
tecnico-amministrativo. 
    6. La Consulta dura in carica quattro anni e  i  suoi  componenti
sono immediatamente rieleggibili una sola volta.