Art. 58. Consulta del personale tecnico-amministrativo 1. La Consulta del personale tecnico-amministrativo ha funzioni consultive e di proposta. 2. La Consulta puo' formulare proposte al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e al Comitato unico di garanzia, sulla qualita' della vita all'interno dell'Ateneo, sull'organizzazione generale dei servizi e su ogni altro argomento su cui ritenga opportuno pronunciarsi in riferimento alle materie di competenza dei rispettivi organi. 3. La Consulta: a. esprime parere al Consiglio di amministrazione sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnicoamministrativo; b. esercita eventuali iniziative di revisione dello statuto; c. esprime parere sulle proposte di revisione dello statuto e sulle proposte dei regolamenti di cui alle lett. a) ed e) dell'art. 32, comma 1, dello statuto. 4. La Consulta e' costituita da nove componenti elettivi che eleggono all'interno il Presidente . 5. I nove componenti sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo. 6. La Consulta dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.