(Allegato-art. 59)
                              Art. 59. 
 
                          Difensore civico 
 
    1. Il Difensore civico assiste e  consiglia  studenti  e  utenti,
che, a qualsiasi titolo, si  ritengano  lesi  nei  propri  diritti  o
interessi per causa di disfunzioni, carenze o  ritardi  imputabili  a
procedimenti, atti o comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici
o singoli appartenenti all'Universita'. 
    2. Il Difensore esercita  le  proprie  funzioni  d'ufficio  o  su
istanza scritta presentata da singoli o associazioni. 
    3. Il Difensore interviene presso gli organi, le strutture o  gli
uffici dell'Ateneo, per rimuovere le cause che hanno  determinato  la
lesione di diritti o interessi. 
    4. Il Difensore garantisce il diritto al contraddittorio di tutte
le parti  interessate  e  non  puo'  assumere  iniziative  di  natura
disciplinare. 
    5. Il Difensore e' eletto dal  Senato  accademico  a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti fra i nominativi di personalita' esterne
all'Ateneo che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di
apposito avviso pubblico emanato dall'Universita'. 
    6. I candidati devono possedere un curriculum, reso pubblico  sul
sito dell'Ateneo, che dia garanzia di imparzialita', indipendenza  di
giudizio e competenza giuridica e amministrativa. 
    7. Il Difensore dura in carica quattro anni  ed  e'  rieleggibile
una sola volta. 
    8. Il mandato del  Difensore  puo'  essere  revocato  dal  Senato
accademico con delibera adottata a maggioranza assoluta  su  proposta
del Rettore, di concerto con il Consiglio degli studenti,  per  gravi
motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. 
    9. Gli  organi  e  gli  uffici  dell'Universita'  sono  tenuti  a
collaborare con il Difensore, fornendogli  tutti  i  documenti  e  le
informazioni da lui richiesti. 
    10. Qualunque organo, ufficio o soggetto che non intenda adottare
i provvedimenti conseguenti alle proposte di soluzione formulate  dal
Difensore deve darne motivata comunicazione scritta  al  Rettore,  al
Direttore generale e al Nucleo di valutazione. 
    11. Il Consiglio di amministrazione assegna  le  risorse  per  lo
svolgimento delle funzioni  istituzionali  del  Difensore.  Le  spese
relative al funzionamento del suo ufficio sono a carico del  bilancio
dell'Ateneo. 
    12. Il Difensore civico e' tenuto a redigere,  a  conclusione  di
ogni  anno   accademico,   una   relazione   sull'attivita'   svolta,
illustrativa delle iniziative assunte, delle  segnalazioni  ricevute,
delle proposte formulate, della loro realizzazione, del loro  impatto
sulla riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi. 
    13. La relazione e' trasmessa  al  Nucleo  di  valutazione  e  al
Senato accademico. 
    14. Il Difensore civico ha il diritto e, se richiesto, il  dovere
di essere ascoltato dal Senato accademico, dal Nucleo di valutazione,
dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio degli studenti, dalla
Consulta del personale tecnicoamministrativo.