Art. 59. Difensore civico 1. Il Difensore civico assiste e consiglia studenti e utenti, che, a qualsiasi titolo, si ritengano lesi nei propri diritti o interessi per causa di disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a procedimenti, atti o comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici o singoli appartenenti all'Universita'. 2. Il Difensore esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza scritta presentata da singoli o associazioni. 3. Il Difensore interviene presso gli organi, le strutture o gli uffici dell'Ateneo, per rimuovere le cause che hanno determinato la lesione di diritti o interessi. 4. Il Difensore garantisce il diritto al contraddittorio di tutte le parti interessate e non puo' assumere iniziative di natura disciplinare. 5. Il Difensore e' eletto dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti fra i nominativi di personalita' esterne all'Ateneo che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di apposito avviso pubblico emanato dall'Universita'. 6. I candidati devono possedere un curriculum, reso pubblico sul sito dell'Ateneo, che dia garanzia di imparzialita', indipendenza di giudizio e competenza giuridica e amministrativa. 7. Il Difensore dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile una sola volta. 8. Il mandato del Difensore puo' essere revocato dal Senato accademico con delibera adottata a maggioranza assoluta su proposta del Rettore, di concerto con il Consiglio degli studenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. 9. Gli organi e gli uffici dell'Universita' sono tenuti a collaborare con il Difensore, fornendogli tutti i documenti e le informazioni da lui richiesti. 10. Qualunque organo, ufficio o soggetto che non intenda adottare i provvedimenti conseguenti alle proposte di soluzione formulate dal Difensore deve darne motivata comunicazione scritta al Rettore, al Direttore generale e al Nucleo di valutazione. 11. Il Consiglio di amministrazione assegna le risorse per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore. Le spese relative al funzionamento del suo ufficio sono a carico del bilancio dell'Ateneo. 12. Il Difensore civico e' tenuto a redigere, a conclusione di ogni anno accademico, una relazione sull'attivita' svolta, illustrativa delle iniziative assunte, delle segnalazioni ricevute, delle proposte formulate, della loro realizzazione, del loro impatto sulla riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi. 13. La relazione e' trasmessa al Nucleo di valutazione e al Senato accademico. 14. Il Difensore civico ha il diritto e, se richiesto, il dovere di essere ascoltato dal Senato accademico, dal Nucleo di valutazione, dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio degli studenti, dalla Consulta del personale tecnicoamministrativo.