(Allegato-art. 60)
                              Art. 60. 
 
                     Comitato unico di garanzia 
 
    1. Il Comitato unico di garanzia promuove e  tutela,  all'interno
della comunita' universitaria, le pari opportunita' e il contrasto  a
qualsiasi forma di discriminazione e di mobbing. 
    2. Il Comitato svolge tutte le funzioni previste  dalla  legge  e
dai contratti collettivi in tema di pari opportunita',  di  contrasto
ai fenomeni di mobbing,  di  benessere  lavorativo,  di  lotta  verso
qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta. 
    3. Il Comitato puo'  promuovere  e  coordinare  studi,  ricerche,
attivita' di formazione e azioni positive al fine  di  realizzare  le
pari opportunita' nella ricerca,  nella  didattica  e  nell'attivita'
tecnico-amministrativa. 
    4. Il Comitato dura in carica quattro anni ed esercita le proprie
funzioni  nei  confronti  di  tutti  i   soggetti   della   comunita'
universitaria. 
    5. Il  Comitato  e'  composto  da  rappresentanti  del  personale
dell'Ateneo,  che  possiedano  adeguate   conoscenze   e   comprovata
esperienza in materia di pari opportunita' e di contrasto ai fenomeni
di mobbing e di discriminazione. 
    6. Il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritetica ed e'
formato da un componente designato da ciascuna  delle  organizzazioni
sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da  un  pari
numero di rappresentanti dell'amministrazione.  Per  ogni  componente
effettivo e'  designato  con  le  medesime  modalita'  un  componente
supplente. 
    La designazione deve garantire, per quanto possibile, la  parita'
di genere. 
    7. Il Comitato e' altresi' integrato da due rappresentanti  degli
studenti designati  su  base  elettiva  in  modo  da  assicurare  nel
complesso la parita' di genere, che  partecipano  alle  deliberazioni
con  esclusione  delle  materie  nelle  quali   sia   richiesta   una
composizione paritetica fra la componente sindacale e  la  componente
dell'Amministrazione. 
    8. Il Comitato s'intende costituito e puo' operare ove sia  stata
nominata la meta' piu' uno dei componenti previsti. 
    9. Il Presidente del  Comitato  e'  eletto  tra  i  componenti  a
maggioranza degli aventi diritto. 
    10. Il Comitato: 
      individua e risolve situazioni  di  discriminazione  diretta  o
indiretta, di qualsiasi natura; 
      risolve in via conciliativa casi di mobbing; 
      suggerisce o promuove iniziative per la rimozione  dei  fattori
discriminanti e la  diffusione  della  cultura  del  rispetto  e  del
benessere lavorativo, con  piani  di  azioni  positive,  bilancio  di
genere, conciliazione vita privata/lavoro; 
      formula  pareri,  su  richiesta,  in  tema  di   organizzazione
dell'amministrazione,   formazione   del   personale,   criteri    di
valutazione del personale, verifica delle performance. 
    11. Il Comitato puo' esercitare l'iniziativa di  revisione  dello
statuto ed esprime comunque parere sulle revisioni dello statuto. 
    12. Tutti gli uffici  e  gli  organi  dell'Ateneo  forniscono  al
Comitato dati  e  informazioni  necessari  a  garantirne  l'effettiva
operativita'. 
    13. Il Presidente del Comitato ha il diritto e, se richiesto,  il
dovere di essere ascoltato  dal  Senato  accademico,  dal  Nucleo  di
valutazione, dal Consiglio di amministrazione,  dal  Consiglio  degli
studenti, dalla Consulta del personale tecnico-amministrativo. 
    14. Il Presidente del Comitato redige entro il 30 marzo  di  ogni
anno una relazione riferita  al  personale  dell'Ateneo,  per  l'anno
precedente, riguardante l'attuazione dei principi  di  parita',  pari
opportunita',    benessere    organizzativo    e    contrasto    alle
discriminazioni e al mobbing. 
    15. La relazione e' trasmessa  al  Nucleo  di  valutazione  e  al
Senato accademico. La relazione e'  divulgata  nelle  forme  previste
dalla legge. 
    16.  Il  Comitato  collabora  con  altri  organismi  regionali  e
nazionali,   competenti   sulle    tematiche    della    parita'    e
dell'antidiscriminazione. 
    17. Per la disciplina delle proprie attivita', il Comitato adotta
un proprio  regolamento  interno  entro  sessanta  giorni  dalla  sua
costituzione.