Art. 60. Comitato unico di garanzia 1. Il Comitato unico di garanzia promuove e tutela, all'interno della comunita' universitaria, le pari opportunita' e il contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di mobbing. 2. Il Comitato svolge tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in tema di pari opportunita', di contrasto ai fenomeni di mobbing, di benessere lavorativo, di lotta verso qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta. 3. Il Comitato puo' promuovere e coordinare studi, ricerche, attivita' di formazione e azioni positive al fine di realizzare le pari opportunita' nella ricerca, nella didattica e nell'attivita' tecnico-amministrativa. 4. Il Comitato dura in carica quattro anni ed esercita le proprie funzioni nei confronti di tutti i soggetti della comunita' universitaria. 5. Il Comitato e' composto da rappresentanti del personale dell'Ateneo, che possiedano adeguate conoscenze e comprovata esperienza in materia di pari opportunita' e di contrasto ai fenomeni di mobbing e di discriminazione. 6. Il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Per ogni componente effettivo e' designato con le medesime modalita' un componente supplente. La designazione deve garantire, per quanto possibile, la parita' di genere. 7. Il Comitato e' altresi' integrato da due rappresentanti degli studenti designati su base elettiva in modo da assicurare nel complesso la parita' di genere, che partecipano alle deliberazioni con esclusione delle materie nelle quali sia richiesta una composizione paritetica fra la componente sindacale e la componente dell'Amministrazione. 8. Il Comitato s'intende costituito e puo' operare ove sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti previsti. 9. Il Presidente del Comitato e' eletto tra i componenti a maggioranza degli aventi diritto. 10. Il Comitato: individua e risolve situazioni di discriminazione diretta o indiretta, di qualsiasi natura; risolve in via conciliativa casi di mobbing; suggerisce o promuove iniziative per la rimozione dei fattori discriminanti e la diffusione della cultura del rispetto e del benessere lavorativo, con piani di azioni positive, bilancio di genere, conciliazione vita privata/lavoro; formula pareri, su richiesta, in tema di organizzazione dell'amministrazione, formazione del personale, criteri di valutazione del personale, verifica delle performance. 11. Il Comitato puo' esercitare l'iniziativa di revisione dello statuto ed esprime comunque parere sulle revisioni dello statuto. 12. Tutti gli uffici e gli organi dell'Ateneo forniscono al Comitato dati e informazioni necessari a garantirne l'effettiva operativita'. 13. Il Presidente del Comitato ha il diritto e, se richiesto, il dovere di essere ascoltato dal Senato accademico, dal Nucleo di valutazione, dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio degli studenti, dalla Consulta del personale tecnico-amministrativo. 14. Il Presidente del Comitato redige entro il 30 marzo di ogni anno una relazione riferita al personale dell'Ateneo, per l'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parita', pari opportunita', benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni e al mobbing. 15. La relazione e' trasmessa al Nucleo di valutazione e al Senato accademico. La relazione e' divulgata nelle forme previste dalla legge. 16. Il Comitato collabora con altri organismi regionali e nazionali, competenti sulle tematiche della parita' e dell'antidiscriminazione. 17. Per la disciplina delle proprie attivita', il Comitato adotta un proprio regolamento interno entro sessanta giorni dalla sua costituzione.