(Allegato-art. 61)
                              Art. 61. 
 
                        Illeciti disciplinari 
 
    1. I Docenti dell'Universita' sono soggetti a  responsabilita'  e
sanzioni disciplinari nei limiti stabiliti dalla legge. 
    2. L'iniziativa dell'azione disciplinare spetta  al  Rettore,  su
segnalazione scritta di organi, studenti e  utenti  dell'Universita',
secondo le modalita' previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010. 
    3. L'iniziativa non puo' avere avvio sulla base  di  segnalazioni
anonime. 
    4. Per ogni fatto che possa  dar  luogo  all'irrogazione  di  una
sanzione piu' grave della censura il Rettore trasmette  gli  atti  al
Collegio di disciplina formulando motivata proposta. 
    5. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di sanzioni
sino alla censura il procedimento e' di competenza del Rettore.