Art. 61. Illeciti disciplinari 1. I Docenti dell'Universita' sono soggetti a responsabilita' e sanzioni disciplinari nei limiti stabiliti dalla legge. 2. L'iniziativa dell'azione disciplinare spetta al Rettore, su segnalazione scritta di organi, studenti e utenti dell'Universita', secondo le modalita' previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010. 3. L'iniziativa non puo' avere avvio sulla base di segnalazioni anonime. 4. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura il Rettore trasmette gli atti al Collegio di disciplina formulando motivata proposta. 5. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di sanzioni sino alla censura il procedimento e' di competenza del Rettore.