(Allegato-art. 62)
                              Art. 62. 
 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. Il Collegio di disciplina e' composto  da  cinque  Docenti  in
regime di tempo pieno, anche esterni, di cui tre professori ordinari,
un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato. 
    2. I componenti del Collegio sono eletti a scrutinio segreto  dal
Senato accademico a  maggioranza  di  due  terzi,  durano  in  carica
quattro anni e non sono rieleggibili. 
    3. I componenti del Collegio non possono ricoprire alcuna  carica
accademica. 
    4. Il Presidente del Collegio e' eletto  a  maggioranza  assoluta
dei suoi componenti, tra i professori ordinari.