Art. 62. Collegio di disciplina 1. Il Collegio di disciplina e' composto da cinque Docenti in regime di tempo pieno, anche esterni, di cui tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato. 2. I componenti del Collegio sono eletti a scrutinio segreto dal Senato accademico a maggioranza di due terzi, durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. 3. I componenti del Collegio non possono ricoprire alcuna carica accademica. 4. Il Presidente del Collegio e' eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i professori ordinari.