(Allegato-art. 63)
                              Art. 63. 
 
                      Procedimento disciplinare 
 
    1. Il procedimento disciplinare si  svolge  in  conformita'  alla
legge, nel rispetto del contraddittorio e secondo  il  principio  del
giudizio fra pari, il quale e' reso per  i  professori  ordinari  dal
collegio in composizione ristretta ai soli professori ordinari; per i
professori associati dal collegio in composizione ristretta  ai  soli
professori ordinari e professori associati. 
    2. In qualsiasi fase del suo svolgimento e' garantito: 
      a. il rispetto del contraddittorio  tra  il  denunciante  e  il
docente sottoposto ad azione; 
      b. il diritto di replica del docente sottoposto  ad  azione  su
tutte le circostanze contestate; 
      c. il diritto del docente di farsi assistere da un difensore di
fiducia, anche esterno all'Universita'; 
      d. l'accesso a tutte le fonti di prova  da  parte  del  docente
sottoposto ad azione; 
      e. l'obbligo di motivazione delle proposte di sanzione e  della
decisione finale. 
    3. Il Rettore esegue le richieste  istruttorie  del  Collegio  di
disciplina. 
    4. L'avvio del procedimento  disciplinare  avviene  entro  e  non
oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione o di
conoscenza dei fatti. 
    5. Per ogni fatto che possa  dar  luogo  all'irrogazione  di  una
sanzione piu' grave della censura, il Rettore trasmette gli  atti  al
Collegio di  disciplina  sulla  base  di  una  proposta  motivata  di
sanzione. 
    6. Il Collegio dispone  l'audizione  del  Rettore  o  di  un  suo
delegato nonche' del docente sottoposto ad azione disciplinare e  del
denunciante. 
    7.  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  proposta  del
Rettore, il Collegio si esprime con deliberazione a scrutinio segreto
votata a maggioranza di due terzi. 
    8. Il parere e' motivato con riguardo alla  rilevanza  dei  fatti
sul piano disciplinare e al tipo di sanzione da irrogare. 
    9. Il parere del Collegio e' vincolante. 
    10. Dopo la  deliberazione  del  Collegio,  tutti  gli  atti  del
procedimento sono trasmessi al Consiglio di amministrazione. 
    11. Il Consiglio di  amministrazione,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento  degli  atti,   irroga   la   sanzione   ovvero   dispone
l'archiviazione. 
    12. La deliberazione del Consiglio di amministrazione deve essere
motivata e votata con scrutinio segreto a maggioranza assoluta, senza
la rappresentanza degli studenti. 
    13. Nel caso di  violazioni  ascrivibili  al  Rettore,  tutte  le
competenze proprie di quest'ultimo sono attribuite al Decano.