Art. 63. Procedimento disciplinare 1. Il procedimento disciplinare si svolge in conformita' alla legge, nel rispetto del contraddittorio e secondo il principio del giudizio fra pari, il quale e' reso per i professori ordinari dal collegio in composizione ristretta ai soli professori ordinari; per i professori associati dal collegio in composizione ristretta ai soli professori ordinari e professori associati. 2. In qualsiasi fase del suo svolgimento e' garantito: a. il rispetto del contraddittorio tra il denunciante e il docente sottoposto ad azione; b. il diritto di replica del docente sottoposto ad azione su tutte le circostanze contestate; c. il diritto del docente di farsi assistere da un difensore di fiducia, anche esterno all'Universita'; d. l'accesso a tutte le fonti di prova da parte del docente sottoposto ad azione; e. l'obbligo di motivazione delle proposte di sanzione e della decisione finale. 3. Il Rettore esegue le richieste istruttorie del Collegio di disciplina. 4. L'avvio del procedimento disciplinare avviene entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione o di conoscenza dei fatti. 5. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, il Rettore trasmette gli atti al Collegio di disciplina sulla base di una proposta motivata di sanzione. 6. Il Collegio dispone l'audizione del Rettore o di un suo delegato nonche' del docente sottoposto ad azione disciplinare e del denunciante. 7. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta del Rettore, il Collegio si esprime con deliberazione a scrutinio segreto votata a maggioranza di due terzi. 8. Il parere e' motivato con riguardo alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare e al tipo di sanzione da irrogare. 9. Il parere del Collegio e' vincolante. 10. Dopo la deliberazione del Collegio, tutti gli atti del procedimento sono trasmessi al Consiglio di amministrazione. 11. Il Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, irroga la sanzione ovvero dispone l'archiviazione. 12. La deliberazione del Consiglio di amministrazione deve essere motivata e votata con scrutinio segreto a maggioranza assoluta, senza la rappresentanza degli studenti. 13. Nel caso di violazioni ascrivibili al Rettore, tutte le competenze proprie di quest'ultimo sono attribuite al Decano.