(Allegato-art. 64)
                              Art. 64. 
 
                      Termini del procedimento 
 
    1.  Per  l'irrogazione   della   sanzione   della   censura,   il
procedimento si conclude entro novanta giorni  dalla  segnalazione  o
conoscenza del fatto illecito. 
    2. In tutti gli altri casi, il procedimento si  estingue  ove  la
decisione di cui all'art. 63, comma 11, non intervenga nel termine di
centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. 
    3. Il procedimento puo' essere sospeso in caso di  ricostituzione
del Collegio di disciplina o del Consiglio di amministrazione ovvero,
per non piu' di due volte e per un periodo non superiore  a  sessanta
giorni ciascuna, al  fine  di  acquisire  atti  o  documenti  non  in
possesso delle parti.