Art. 64. Termini del procedimento 1. Per l'irrogazione della sanzione della censura, il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla segnalazione o conoscenza del fatto illecito. 2. In tutti gli altri casi, il procedimento si estingue ove la decisione di cui all'art. 63, comma 11, non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. 3. Il procedimento puo' essere sospeso in caso di ricostituzione del Collegio di disciplina o del Consiglio di amministrazione ovvero, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni ciascuna, al fine di acquisire atti o documenti non in possesso delle parti.