Art. 65 Ne bis in idem 1. Accertamenti di fatti contestualmente rilevanti in ambito disciplinare, di violazione del codice etico e di comportamento e di violazione dell'autoregolamentazione contro il mobbing non possono costituire oggetto di piu' procedimenti e sanzioni. 2. In tal caso, spetta al Rettore procedere alla unificazione degli stessi, con l'attribuzione della competenza esclusiva ad uno solo degli organi secondo il principio della prevalenza di competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010.