Art. 67. Direttore generale 1. Il Direttore generale e' l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnicoamministrativo dell'Ateneo e svolge le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione. 2. Il Direttore generale: a) predispone il bilancio unico ed il bilancio consolidato di Ateneo sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio stabiliti ed aggiornati dal Ministero, garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo unico e il rendiconto unico in contabilita' finanziaria; b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio ed esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Universita', i poteri di spesa di propria competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'; c) coadiuva il Rettore, nell'ambito delle disponibilita' definite dal Consiglio di amministrazione ed in coerenza con il programma triennale delle attivita', nell'elaborazione della proposta di Piano triennale di fabbisogno del personale e cura l'attuazione dello stesso con riferimento al personale tecnico-amministrativo, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio medesimo e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro; d) e' responsabile della corretta attuazione delle direttive degli Organi di Governo, della gestione delle risorse, nonche' dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa; e) conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti quando non di competenza dei dirigenti tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; f) propone al Consiglio di amministrazione il piano triennale e annuale della performance organizzativa dell'Ateneo e sottopone al Nucleo di valutazione, per il Consiglio di amministrazione, la relazione annuale a consuntivo sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo; g) definisce gli obiettivi e cura l'attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di amministrazione nel piano delle performance; h) valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti sulla base dei criteri e delle modalita' stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo; i) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto del regolamento generale di Ateneo e degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di amministrazione; collabora a tal fine con i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro; j) indirizza, coordina e controlla l'attivita' dei responsabili degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi; k) sovrintende all'attivita' di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; l) esercita la potesta' disciplinare sul personale anche dirigente secondo le previsioni di legge ed in particolare del decreto legislativo n. 150/2009; m) stipula, assicurandone l'esecuzione, i contratti di appalto per forniture di beni, servizi e lavori, nell'ambito delle procedure di spesa di propria competenza, con esclusione di quelli di competenza dei Dipartimenti o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi centrali dell'Universita'. 3. Il Direttore generale e' nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico. E' scelto, a seguito di avviso pubblico, tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali nel settore pubblico o privato. L'incarico di Direttore generale e' conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile. 4. Il Direttore generale designa un dirigente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il dirigente vicario e' nominato con decreto direttoriale e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del Direttore generale o precedentemente in caso di revoca motivata dell'incarico. 5. La valutazione annuale della performance del Direttore generale e' approvata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Nucleo di valutazione, d'intesa con il Rettore. 6. Il Direttore generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico con funzioni verbalizzanti.