(Allegato-art. 67)
                              Art. 67. 
 
                         Direttore generale 
 
    1. Il Direttore generale e'  l'organo  responsabile,  sulla  base
degli indirizzi  forniti  dal  Consiglio  di  amministrazione,  della
complessiva gestione e  organizzazione  dei  servizi,  delle  risorse
strumentali  e  del  personale  tecnicoamministrativo  dell'Ateneo  e
svolge le funzioni previste dalla normativa  vigente  in  materia  di
dirigenza nella pubblica amministrazione. 
    2. Il Direttore generale: 
      a) predispone il bilancio unico ed il bilancio  consolidato  di
Ateneo sulla base dei principi contabili e degli schemi  di  bilancio
stabiliti ed  aggiornati  dal  Ministero,  garantendo,  al  fine  del
consolidamento e del monitoraggio  dei  conti  delle  amministrazioni
pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo  unico  e  il
rendiconto unico in contabilita' finanziaria; 
      b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio  ed  esercita,
secondo  le  specifiche  linee  indicate  dagli  organi  di   governo
dell'Universita', i poteri di spesa di propria competenza,  adottando
le procedure ed i provvedimenti relativi  alle  fasi  di  spesa,  nel
rispetto  delle   norme   amministrativo-contabili   previste   dalla
normativa  vigente  in  materia  e  dal  Regolamento  di  Ateneo  per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'; 
      c)  coadiuva  il  Rettore,  nell'ambito  delle   disponibilita'
definite dal Consiglio di  amministrazione  ed  in  coerenza  con  il
programma triennale delle attivita', nell'elaborazione della proposta
di Piano triennale di fabbisogno del personale  e  cura  l'attuazione
dello stesso con riferimento al personale tecnico-amministrativo, nel
rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio  medesimo  e  tenuto
conto di quanto stabilito dalla normativa e dai contratti  collettivi
nazionali di lavoro; 
      d) e' responsabile della corretta  attuazione  delle  direttive
degli Organi  di  Governo,  della  gestione  delle  risorse,  nonche'
dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa; 
      e) conferisce e revoca gli  incarichi  dirigenziali,  nomina  i
responsabili degli uffici e dei procedimenti quando non di competenza
dei dirigenti tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e  dai
contratti  collettivi  nazionali  di   lavoro,   conformemente   alle
prescrizioni di cui all'art. 19  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni; 
      f) propone al Consiglio di amministrazione il piano triennale e
annuale della performance organizzativa dell'Ateneo  e  sottopone  al
Nucleo di  valutazione,  per  il  Consiglio  di  amministrazione,  la
relazione  annuale  a  consuntivo  sui  risultati   organizzativi   e
individuali raggiunti rispetto ai  singoli  obiettivi  programmati  e
alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, secondo il
sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo; 
      g) definisce gli obiettivi e cura  l'attuazione  dei  programmi
che i dirigenti devono perseguire secondo  gli  indirizzi  strategici
definiti  dal  Consiglio   di   amministrazione   nel   piano   delle
performance; 
      h) valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti  sulla  base
dei criteri e delle modalita' stabilite dal sistema di misurazione  e
valutazione della performance di Ateneo; 
      i) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli  uffici  e
dei  servizi  tecnico-amministrativi  nel  rispetto  del  regolamento
generale di Ateneo e degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio
di amministrazione; collabora a tal fine  con  i  responsabili  delle
strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione  del
personale promuovendo azione costante di coordinamento e tenuto conto
di quanto  stabilito  dalla  normativa  e  dai  contratti  collettivi
nazionali di lavoro; 
      j) indirizza, coordina e controlla l'attivita' dei responsabili
degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi; 
      k) sovrintende all'attivita' di organizzazione e  gestione  del
personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; 
      l)  esercita  la  potesta'  disciplinare  sul  personale  anche
dirigente secondo le  previsioni  di  legge  ed  in  particolare  del
decreto legislativo n. 150/2009; 
      m) stipula, assicurandone l'esecuzione, i contratti di  appalto
per forniture di beni, servizi e lavori, nell'ambito delle  procedure
di  spesa  di  propria  competenza,  con  esclusione  di  quelli   di
competenza dei Dipartimenti o per i quali  sia  prevista  una  scelta
discrezionale d'ordine tecnico  o  economico  riservata  agli  organi
centrali dell'Universita'. 
    3.  Il  Direttore  generale  e'   nominato   dal   Consiglio   di
amministrazione  su  proposta  del   Rettore,   sentito   il   Senato
accademico. E' scelto, a seguito di avviso pubblico, tra personalita'
di  elevata  qualificazione  professionale  e  comprovata  esperienza
almeno  quinquennale  nell'esercizio  di  funzioni  dirigenziali  nel
settore pubblico o privato. 
    L'incarico di Direttore generale e' conferito mediante la stipula
di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto  privato  di
durata non superiore a quattro anni, rinnovabile. 
    4. Il Direttore generale designa  un  dirigente  vicario  che  lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il dirigente vicario e'
nominato con decreto direttoriale e  decade  contemporaneamente  alla
scadenza o alla cessazione  del  mandato  del  Direttore  generale  o
precedentemente in caso di revoca motivata dell'incarico. 
    5.  La  valutazione  annuale  della  performance  del   Direttore
generale e' approvata dal Consiglio di amministrazione,  su  proposta
del Nucleo di valutazione, d'intesa con il Rettore. 
    6. Il Direttore generale partecipa senza  diritto  di  voto  alle
sedute del Consiglio di amministrazione e del Senato  accademico  con
funzioni verbalizzanti.