(Allegato-art. 68)
                              Art. 68. 
 
                        Funzioni dirigenziali 
 
    Ai  dirigenti  dell'Universita',  nell'ambito  delle   competenze
previste per ciascuno di essi dagli atti  organizzativi  dell'Ateneo,
sono attribuite le funzioni  e  conferiti  i  poteri  previsti  dalla
vigente normativa statale, nonche' dal vigente  contratto  collettivo
nazionale della dirigenza universitaria.