(Allegato-art. 69)
                              Art. 69. 
 
                       Fonti di finanziamento 
 
    1.  Le  fonti  di  finanziamento   dell'Universita'   comprendono
trasferimenti dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti pubblici e di
privati nonche' entrate proprie. 
    2. Le entrate proprie sono costituite da tasse  e  da  contributi
universitari, da redditi  conseguenti  a  prestazioni  e  da  redditi
patrimoniali. 
    3. Le tariffe e i corrispettivi delle prestazioni  rese  a  terzi
sono  determinati  sulla  base  di  criteri  generali   stabiliti   e
aggiornati periodicamente dal Consiglio di amministrazione,  in  modo
da assicurare anche la copertura di tutti i costi sostenuti. 
    4. L'Universita' puo' utilizzare, per le spese  di  investimento,
nei modi previsti dalla legge, prestiti, mutui e leasing,  garantendo
l'impiego equilibrato delle risorse su scala pluriennale. 
    5. Il corrispettivo della licenza onerosa dell'utilizzo di marchi
e   brevetti   dell'Universita'   costituisce   forma   autonoma   di
autofinanziamento. 
    6.  I  dividendi,   comunque   denominati,   spettanti   per   la
partecipazione  a  organismi  pubblici  o  privati   attraverso   cui
l'Universita' realizza i propri fini istituzionali di didattica e  di
ricerca, confluiscono nel bilancio  dell'Ateneo  e  sono  interamente
destinati ai suddetti fini. 
    7.  Le  donazioni  di  qualsiasi  contenuto  e  provenienza  sono
accettate con deliberazione del Consiglio di amministrazione.