Art. 69. Fonti di finanziamento 1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' comprendono trasferimenti dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti pubblici e di privati nonche' entrate proprie. 2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali. 3. Le tariffe e i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal Consiglio di amministrazione, in modo da assicurare anche la copertura di tutti i costi sostenuti. 4. L'Universita' puo' utilizzare, per le spese di investimento, nei modi previsti dalla legge, prestiti, mutui e leasing, garantendo l'impiego equilibrato delle risorse su scala pluriennale. 5. Il corrispettivo della licenza onerosa dell'utilizzo di marchi e brevetti dell'Universita' costituisce forma autonoma di autofinanziamento. 6. I dividendi, comunque denominati, spettanti per la partecipazione a organismi pubblici o privati attraverso cui l'Universita' realizza i propri fini istituzionali di didattica e di ricerca, confluiscono nel bilancio dell'Ateneo e sono interamente destinati ai suddetti fini. 7. Le donazioni di qualsiasi contenuto e provenienza sono accettate con deliberazione del Consiglio di amministrazione.