Art. 80. Centro linguistico di Ateneo 1. Il Centro linguistico di Ateneo svolge attivita' di formazione linguistica nonche' di elaborazione e diffusione di materiali linguistici per l'apprendimento delle lingue straniere. 2. Il Centro linguistico, di concerto con le strutture didattiche e di ricerca interessate, offre altresi' ad utenti esterni corsi di formazione nelle lingue straniere o nella lingua italiana come lingua straniera. 3. Il Direttore del Centro linguistico e' eletto dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, tra tre docenti di ruolo con comprovate competenze plurilingue, proposti dal Rettore a seguito di apposito avviso pubblico. 4. Il Direttore dura in carica quattro anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.