(Allegato-art. 80)
                              Art. 80. 
 
                    Centro linguistico di Ateneo 
 
    1. Il Centro linguistico di Ateneo svolge attivita' di formazione
linguistica  nonche'  di  elaborazione  e  diffusione  di   materiali
linguistici per l'apprendimento delle lingue straniere. 
    2. Il Centro linguistico, di concerto con le strutture didattiche
e di ricerca interessate, offre altresi' ad utenti esterni  corsi  di
formazione nelle lingue straniere o nella lingua italiana come lingua
straniera. 
    3. Il Direttore del  Centro  linguistico  e'  eletto  dal  Senato
accademico a maggioranza assoluta dei componenti, tra tre docenti  di
ruolo con comprovate competenze plurilingue, proposti dal  Rettore  a
seguito di apposito avviso pubblico. 
    4. Il Direttore dura in carica quattro anni ed e'  immediatamente
rieleggibile una sola volta.