(Allegato-art. 84)
                              Art. 84. 
 
                 Comitato per lo sport universitario 
 
    1. Il  Comitato  per  lo  sport  universitario  sovrintende  agli
indirizzi di gestione degli  impianti  sportivi  e  ai  programmi  di
sviluppo delle relative attivita'. 
    2.  La  gestione  degli  impianti  sportivi  universitari  e   lo
svolgimento  delle  relative  attivita'   sono   affidati,   mediante
convenzione, al Centro universitario sportivo. 
    3. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante fondi
utilizzabili ai sensi della normativa vigente.