Art. 84. Comitato per lo sport universitario 1. Il Comitato per lo sport universitario sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attivita'. 2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attivita' sono affidati, mediante convenzione, al Centro universitario sportivo. 3. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante fondi utilizzabili ai sensi della normativa vigente.