Art. 86. Accordi con amministrazioni pubbliche 1. L'Universita' stipula accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attivita' istituzionali comuni. 2. L'Universita' puo' stipulare una convenzione con la Regione per la gestione degli interventi in materia di diritto allo studio. La convenzione non deve comunque comportare oneri economici per l'Universita' o l'utilizzazione di personale dell'Ateneo.