(Allegato-art. 86)
                              Art. 86. 
 
                Accordi con amministrazioni pubbliche 
 
    1.  L'Universita'  stipula  accordi  con  altre   amministrazioni
pubbliche per lo svolgimento di attivita' istituzionali comuni. 
    2. L'Universita' puo' stipulare una convenzione  con  la  Regione
per la gestione degli interventi in materia di diritto  allo  studio.
La convenzione non  deve  comunque  comportare  oneri  economici  per
l'Universita' o l'utilizzazione di personale dell'Ateneo.