(Allegato-art. 87)
                              Art. 87. 
 
                   Accordi con istituzioni private 
 
    L'Universita' puo' concludere accordi o protocolli  d'intesa  con
istituzioni  private,  locali,  nazionali  o  internazionali  per  lo
svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.