Art. 88. Partecipazione a organismi 1. L'Universita' promuove e partecipa a societa' di capitali e ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alla didattica, alla ricerca ed alla formazione o, comunque, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. La partecipazione e' deliberata dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico. 2. Eventuali dividendi spettanti all'Universita' stessa confluiranno nel bilancio dell'Ateneo. 3. La partecipazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, con oneri a carico del comodatario. 4. La licenza d'uso di marchi o altri beni immateriali dell'Universita' e' autorizzata dal Consiglio di amministrazione.