(Allegato-art. 88)
                              Art. 88. 
 
                     Partecipazione a organismi 
 
    1. L'Universita' promuove e partecipa a societa' di capitali e ad
altre forme associative di diritto  privato  per  lo  svolgimento  di
attivita' strumentali alla didattica, alla ricerca ed alla formazione
o,  comunque,  utili   per   il   conseguimento   dei   propri   fini
istituzionali. La  partecipazione  e'  deliberata  dal  Consiglio  di
amministrazione previo parere del Senato accademico. 
    2.   Eventuali   dividendi   spettanti   all'Universita'   stessa
confluiranno nel bilancio dell'Ateneo. 
    3. La partecipazione dell'Universita' puo' essere costituita  dal
comodato  di  beni,  mezzi  o  strutture,  con  oneri  a  carico  del
comodatario. 
    4.  La  licenza  d'uso  di  marchi  o  altri   beni   immateriali
dell'Universita' e' autorizzata dal Consiglio di amministrazione.