(Allegato-art. 89)
                              Art. 89. 
 
                     Convenzioni di Dipartimento 
 
    1. I Dipartimenti possono direttamente  stipulare  convenzioni  o
accordi  con  strutture  corrispondenti  dell'Ateneo   o   di   altre
Universita' o con istituzioni, italiane e straniere, per le attivita'
rivolte all'esterno e correlate o accessorie allo  svolgimento  della
ricerca scientifica, della didattica, di formazione post lauream,  di
Dottorato, nonche'  per  l'offerta  di  corsi  tenuti  da  professori
visitatori  e  per  la  promozione  della  internazionalizzazione,  a
condizione che le predette attivita' siano coerenti con le  finalita'
istituzionali dell'Ateneo e con gli scopi di ricerca e di  formazione
del Dipartimento e che il rapporto esterno  sia  coperto  da  risorse
appositamente programmate dal Dipartimento e  comunque  non  comporti
oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo o preveda soltanto entrate. 
    2. La convenzione e' comunicata al Rettore.