Art. 89. Convenzioni di Dipartimento 1. I Dipartimenti possono direttamente stipulare convenzioni o accordi con strutture corrispondenti dell'Ateneo o di altre Universita' o con istituzioni, italiane e straniere, per le attivita' rivolte all'esterno e correlate o accessorie allo svolgimento della ricerca scientifica, della didattica, di formazione post lauream, di Dottorato, nonche' per l'offerta di corsi tenuti da professori visitatori e per la promozione della internazionalizzazione, a condizione che le predette attivita' siano coerenti con le finalita' istituzionali dell'Ateneo e con gli scopi di ricerca e di formazione del Dipartimento e che il rapporto esterno sia coperto da risorse appositamente programmate dal Dipartimento e comunque non comporti oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo o preveda soltanto entrate. 2. La convenzione e' comunicata al Rettore.