Art. 90. Federazione universitaria L'Universita' puo' federarsi con altri Atenei ai sensi della normativa vigente. La federazione puo' avere luogo altresi' tra l'Universita' ed enti o istituzioni nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificita' dei partecipanti.