(Allegato-art. 90)
                              Art. 90. 
 
                      Federazione universitaria 
 
    L'Universita' puo' federarsi con  altri  Atenei  ai  sensi  della
normativa vigente. La  federazione  puo'  avere  luogo  altresi'  tra
l'Universita' ed enti o  istituzioni  nei  settori  della  ricerca  e
dell'alta formazione, ivi compresi  gli  istituti  tecnici  superiori
sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche  e
le specificita' dei partecipanti.