Art. 91. Sistema di valutazione e promozione della qualita' 1. L'Ateneo adotta un sistema di valutazione e promozione che include metodi di autovalutazione e di valutazione esterna idonei a garantire il continuo miglioramento delle attivita' svolte, anche attraverso indagini condotte tra gli studenti e l'intera comunita' universitaria. I risultati sono utilizzati per l'assegnazione delle risorse alle strutture didattiche e di ricerca, per la gestione efficiente delle risorse disponibili e per l'attivazione di meccanismi premiali che tengano conto del complesso delle attivita'. 2. Il sistema di valutazione e promozione della qualita' didattica e scientifica di Ateneo include il Nucleo di valutazione e il Presidio della qualita' di Ateneo. 3. Il Presidio della qualita' di Ateneo propone agli organi di governo dell'Ateneo linee di indirizzo finalizzate al perseguimento della qualita' e dell'efficacia delle attivita' di didattica e di ricerca e provvede al monitoraggio e all'analisi dei risultati conseguiti dall'Ateneo.