(Allegato-art. 91)
                              Art. 91. 
 
         Sistema di valutazione e promozione della qualita' 
 
    1. L'Ateneo adotta un sistema di  valutazione  e  promozione  che
include metodi di autovalutazione e di valutazione esterna  idonei  a
garantire il continuo miglioramento  delle  attivita'  svolte,  anche
attraverso indagini condotte tra gli studenti  e  l'intera  comunita'
universitaria. I risultati sono utilizzati per  l'assegnazione  delle
risorse alle strutture didattiche  e  di  ricerca,  per  la  gestione
efficiente  delle  risorse  disponibili  e   per   l'attivazione   di
meccanismi premiali che tengano conto del complesso delle attivita'. 
    2.  Il  sistema  di  valutazione  e  promozione  della   qualita'
didattica e scientifica di Ateneo include il Nucleo di valutazione  e
il Presidio della qualita' di Ateneo. 
    3. Il Presidio della qualita' di Ateneo propone  agli  organi  di
governo dell'Ateneo linee di indirizzo finalizzate  al  perseguimento
della qualita' e dell'efficacia delle attivita'  di  didattica  e  di
ricerca e  provvede  al  monitoraggio  e  all'analisi  dei  risultati
conseguiti dall'Ateneo.