Art. 92. Nucleo di valutazione 1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, istituito presso l'Universita', promuove la cultura della qualita' e del merito nell'ambito degli atti di indirizzo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. 2. Il Nucleo di valutazione verifica la qualita' e l'efficacia dell'offerta formativa, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti, e verifica l'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, legge n. 240/2010. 3. Al Nucleo di valutazione, inoltre, sono attribuite le funzioni di cui all'art. 14, decreto legislativo n. 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. Il Nucleo, quando opera in qualita' di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), si conforma alla normativa vigente in materia. 4. Il Nucleo di valutazione svolge anche tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente. 5. Il Nucleo di valutazione si compone di sette membri, in prevalenza esterni all'Ateneo, aventi elevata qualificazione professionale di cui almeno due componenti esperti in materia di valutazione. Il curriculum dei componenti e' reso pubblico nel sito internet dell'Universita'. 6. I componenti sono nominati dal Senato accademico. Il Rettore propone quattro membri esterni e una rosa di sei docenti per la designazione dei due membri interni. Il Consiglio degli studenti propone il proprio rappresentante. 7. Il Coordinatore e' individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo nominati nel Nucleo di valutazione ed eletto dagli stessi componenti del Nucleo. 8. Il mandato dei componenti del Nucleo di valutazione e' quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il mandato del rappresentante degli studenti e' biennale. 9. Per le finalita' di valutazione e controllo strategico l'Universita' assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la facolta' di pubblicizzare e diffondere gli atti, nel rispetto della normazione a tutela della riservatezza. 10. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Nucleo di valutazione sono stabilite con regolamento, approvato dal Nucleo medesimo ed emanato con decreto rettorale.