(Allegato-art. 92)
                              Art. 92. 
 
                        Nucleo di valutazione 
 
    1.  Il  Nucleo  di  valutazione  di  Ateneo,   istituito   presso
l'Universita', promuove  la  cultura  della  qualita'  e  del  merito
nell'ambito  degli  atti  di  indirizzo  dell'Agenzia  nazionale   di
valutazione del sistema universitario e della ricerca. 
    2. Il Nucleo di valutazione verifica la  qualita'  e  l'efficacia
dell'offerta formativa, anche sulla base degli indicatori individuati
dalle   Commissioni   paritetiche   docenti-studenti,   e    verifica
l'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti e  la  congruita'  del
curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti  di
insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, legge n. 240/2010. 
    3. Al Nucleo di valutazione, inoltre, sono attribuite le funzioni
di cui all'art. 14, decreto legislativo n.  150/2009,  relative  alle
procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine  di
promuovere  il  merito   e   il   miglioramento   della   performance
organizzativa e individuale. Il Nucleo, quando opera in  qualita'  di
Organismo  Indipendente  di  Valutazione  (OIV),  si  conforma   alla
normativa vigente in materia. 
    4. Il Nucleo di valutazione svolge anche tutte le altre  funzioni
previste dalla normativa vigente. 
    5. Il Nucleo di  valutazione  si  compone  di  sette  membri,  in
prevalenza  esterni   all'Ateneo,   aventi   elevata   qualificazione
professionale di cui almeno due  componenti  esperti  in  materia  di
valutazione. Il curriculum dei componenti e' reso pubblico  nel  sito
internet dell'Universita'. 
    6. I componenti sono nominati dal Senato accademico.  Il  Rettore
propone quattro membri esterni e una  rosa  di  sei  docenti  per  la
designazione dei due membri  interni.  Il  Consiglio  degli  studenti
propone il proprio rappresentante. 
    7. Il Coordinatore e'  individuato  tra  i  professori  di  ruolo
dell'Ateneo nominati nel Nucleo di valutazione ed eletto dagli stessi
componenti del Nucleo. 
    8. Il  mandato  dei  componenti  del  Nucleo  di  valutazione  e'
quadriennale,  rinnovabile   una   sola   volta.   Il   mandato   del
rappresentante degli studenti e' biennale. 
    9.  Per  le  finalita'  di  valutazione  e  controllo  strategico
l'Universita'  assicura  al   Nucleo   di   valutazione   l'autonomia
operativa,  il  diritto  di  accesso  ai  dati  e  alle  informazioni
necessarie, nonche' la facolta' di  pubblicizzare  e  diffondere  gli
atti, nel rispetto della normazione a tutela della riservatezza. 
    10. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento del  Nucleo
di valutazione sono stabilite con regolamento, approvato  dal  Nucleo
medesimo ed emanato con decreto rettorale.