Art. 93. Presidio della qualita' di Ateneo 1. Il Presidio della qualita' di Ateneo: a. svolge funzioni di supervisione dello svolgimento adeguato ed uniforme delle procedure di assicurazione della qualita' dell'intero Ateneo; b. individua e propone l'adozione e l'utilizzo di strumenti comuni per l'assicurazione di qualita' e di attivita' formative ai fini della loro applicazione; c. svolge attivita' di supporto nei confronti: c.1. dei Dipartimenti e di altre strutture dell'Ateneo, al fine di garantire la qualita' della ricerca scientifica e delle attivita' di terza missione; c.2. dei Corsi di studio, al fine garantire la qualita' della formazione. 2. Il Presidio, inoltre: a. procede al monitoraggio dell'attivita' di produzione scientifica e di ricerca dell'Universita' da sottoporre periodicamente alle valutazioni degli organi accademici; b. diffonde la conoscenza degli standard di valutazione della ricerca elaborati a livello nazionale e internazionale e promuove modalita' di pubblicita' dei risultati della ricerca coerenti con tali standard; c. elabora le linee guida di fissazione dei parametri, sulla base: c.1. delle direttive formulate dal Senato accademico; c.2. dei criteri elaborati dalle associazioni scientifiche nazionali o internazionali; c.3. degli indicatori utilizzati a livello nazionale e internazionale. 3. I criteri di valutazione, i parametri di applicazione degli stessi e i dati utilizzati sono definiti e resi pubblici prima dell'avvio di ogni procedura di valutazione. 4. La composizione del Presidio deve in ogni caso garantire la presenza di almeno due membri per ciascuna delle tre Aree rappresentative dell'Ateneo. Essi sono nominati dal Senato accademico, su proposta del Rettore, tra docenti di elevata qualificazione scientifica, che abbiano presentato candidatura a seguito di avviso pubblico. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. E' garantita altresi' la presenza di uno studente il quale si esprime solo sulla assicurazione della qualita' della didattica e sulla valutazione della didattica e resta in carica due anni. 5. Tutti i componenti del Presidio rendono pubblico il proprio curriculum.