(Allegato-art. 93)
                              Art. 93. 
 
                  Presidio della qualita' di Ateneo 
 
    1. Il Presidio della qualita' di Ateneo: 
      a. svolge funzioni di supervisione dello  svolgimento  adeguato
ed  uniforme  delle  procedure  di   assicurazione   della   qualita'
dell'intero Ateneo; 
      b. individua e propone l'adozione  e  l'utilizzo  di  strumenti
comuni per l'assicurazione di qualita' e di  attivita'  formative  ai
fini della loro applicazione; c. svolge  attivita'  di  supporto  nei
confronti: 
        c.1. dei Dipartimenti e di altre  strutture  dell'Ateneo,  al
fine di garantire la  qualita'  della  ricerca  scientifica  e  delle
attivita' di terza missione; 
        c.2. dei Corsi di studio, al fine garantire la qualita' della
formazione. 
    2. Il Presidio, inoltre: 
      a.  procede  al  monitoraggio  dell'attivita'   di   produzione
scientifica   e   di   ricerca   dell'Universita'    da    sottoporre
periodicamente alle valutazioni degli organi accademici; 
      b. diffonde la conoscenza degli standard di  valutazione  della
ricerca elaborati a livello nazionale  e  internazionale  e  promuove
modalita' di pubblicita' dei risultati  della  ricerca  coerenti  con
tali standard; 
      c. elabora le linee guida di fissazione  dei  parametri,  sulla
base: 
        c.1. delle direttive formulate dal Senato accademico; 
        c.2. dei criteri elaborati  dalle  associazioni  scientifiche
nazionali o internazionali; 
        c.3.  degli  indicatori  utilizzati  a  livello  nazionale  e
internazionale. 
    3. I criteri di valutazione, i parametri  di  applicazione  degli
stessi e i dati  utilizzati  sono  definiti  e  resi  pubblici  prima
dell'avvio di ogni procedura di valutazione. 
    4. La composizione del Presidio deve in ogni  caso  garantire  la
presenza  di  almeno  due  membri  per  ciascuna   delle   tre   Aree
rappresentative  dell'Ateneo.   Essi   sono   nominati   dal   Senato
accademico,  su  proposta  del  Rettore,  tra  docenti   di   elevata
qualificazione scientifica,  che  abbiano  presentato  candidatura  a
seguito di  avviso  pubblico.  Durano  in  carica  tre  anni  e  sono
rieleggibili una sola volta consecutivamente. 
    E' garantita altresi' la presenza di uno  studente  il  quale  si
esprime solo sulla assicurazione della  qualita'  della  didattica  e
sulla valutazione della didattica e resta in carica due anni. 
    5. Tutti i componenti del Presidio rendono  pubblico  il  proprio
curriculum.