(Allegato-art. 94)
                              Art. 94. 
 
           Regole generali relative agli organi collegiali 
 
    1. Le deliberazioni degli organi collegiali  sono  valide  se  e'
presente la maggioranza dei loro componenti  e  se  sono  adottate  a
maggioranza dei presenti, salvo  i  casi  espressamente  previsti  in
statuto. 
    2. Le schede bianche e le astensioni si sommano ai voti contrari. 
    3. Salvo che  sia  diversamente  disposto,  in  caso  di  parita'
prevale il voto del Presidente. 
    4. Le delibere sono  assunte  con  voto  palese,  salvo  che  non
riguardino giudizi su persone, chiamate di professori e provvedimenti
disciplinari.