Art. 94. Regole generali relative agli organi collegiali 1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono valide se e' presente la maggioranza dei loro componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi espressamente previsti in statuto. 2. Le schede bianche e le astensioni si sommano ai voti contrari. 3. Salvo che sia diversamente disposto, in caso di parita' prevale il voto del Presidente. 4. Le delibere sono assunte con voto palese, salvo che non riguardino giudizi su persone, chiamate di professori e provvedimenti disciplinari.