(Allegato-art. 96)
                              Art. 96. 
 
           Decadenza, dimissioni, impedimenti e prorogatio 
 
    1. I componenti elettivi degli organi  collegiali  decadono  dopo
tre assenze consecutive non giustificate o se viene  meno  una  delle
condizioni  di  loro  eleggibilita',  secondo  modalita'  e   termini
disciplinati nel regolamento generale di Ateneo. 
    2. Nel caso di anticipata cessazione del  mandato  di  un  membro
elettivo di un organo collegiale subentra il primo  dei  non  eletti.
Ove il subentro non sia possibile, si procede, entro  trenta  giorni,
ad elezioni suppletive. 
    In entrambi i casi il nuovo membro  resta  in  carica  fino  alla
scadenza del mandato dell'organo. 
    3. Salvo che sia diversamente disposto,  i  titolari  di  cariche
accademiche restano in carica per non piu' di  quarantacinque  giorni
dopo   la   scadenza   del   mandato,   garantendo   lo   svolgimento
dell'ordinaria amministrazione.