Art. 96. Decadenza, dimissioni, impedimenti e prorogatio 1. I componenti elettivi degli organi collegiali decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate o se viene meno una delle condizioni di loro eleggibilita', secondo modalita' e termini disciplinati nel regolamento generale di Ateneo. 2. Nel caso di anticipata cessazione del mandato di un membro elettivo di un organo collegiale subentra il primo dei non eletti. Ove il subentro non sia possibile, si procede, entro trenta giorni, ad elezioni suppletive. In entrambi i casi il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo. 3. Salvo che sia diversamente disposto, i titolari di cariche accademiche restano in carica per non piu' di quarantacinque giorni dopo la scadenza del mandato, garantendo lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.